Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 561/1948

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 01/06/1948 In vigore dal: 22/04/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1948, n. 561

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 561/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1948, n. 561 ## Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie. L'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 4000. È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente stabile o di pianta organica, nonchè in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato. Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 . Le assenze per servizio militare comunque, prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e recuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

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