Decreto Legislativo Contributi

Decreto Legislativo 585/1993

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Pubblicato: 26/01/1994 In vigore dal: 30/12/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 585/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585 ## Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , sono apportate le modifiche di cui al presente decreto. 2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". Note all'art. 1: - Il D.Lgs. n. 124/1993 reca: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". - Il testo dell'art. 10 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; c) il riscatto della posizione individuale. 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione".

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