Decreto Legislativo
Contributi
Decreto Legislativo 585/1993
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 585/1993
# DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585
## Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , sono apportate le modifiche di cui al presente decreto. 2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993". Note all'art. 1: - Il D.Lgs. n. 124/1993 reca: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". - Il testo dell'art. 10 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; c) il riscatto della posizione individuale. 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione".
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