Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 607/1948

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltativo di cui agli articoli 115 e 131 dei regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

Pubblicato: 08/06/1948 In vigore dal: 02/04/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 607

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 607/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 607 ## Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltativo di cui agli articoli 115 e 131 dei regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , sono sostituiti dal seguenti: "Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 500 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 1000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura L. 200; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto, in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 200 all'ora di lavoro". "Art. 131. Per le verificazioni facoltative, di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti: A. - Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico): per ogni osservazione fra 25° e 50°...................... L. 50 per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e non superiore a 100° ne inferiore a 0°..................... " 100 per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione viene percepito il diritto di................................ " 200 per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite)........... " 20 l'importo minimo dei diritti e di........................ " 200 B. - Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico (come la precedente tariffa di cui alla lettera A con la riduzione del 50 %). C. - Tariffa per la verificazione degli alcoolometri: per ogni termo-alcoolometro.............................. L. 400 per ogni alcoolometro semplice........................... " 300 per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125........................... " 40 per la verificazione di un punto della scala alcoolome- trica, oltre i cinque prescritti....................... " 50 per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quella pre- scritta dall'art. 126.................................. " 20 D. - Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione: per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente....................... L. 500 per la verificazione dei decimetri di un metro........... " 500 per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro.............................................. " 800 per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lun- ghezza................................................. " 500 E. - Tariffe per la verificazione dei pesi aventi caratteri di precisione: per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi.............. L. 500 per la verificazione di una serie di pesi, tra un grammo e 100 grammi, senza la determinazione dei volumi....... " 500 per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogrammo, senza la determinazione dei volumi........ " 1000 per la verificazione di un chilogrammo campione, con la determinazione del volume.............................. " 1000 F. - Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unita intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg. per cmq., in atmosfera o i n metri di acqua: quando indicano pressioni fra, 0 e 25 kg. per cmq........ L. 200 quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq................ L. 300 quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cmq................................................ " 1500 G. - Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 200 all'ora, per quanto segue: per la verificazione dei densimetri (aerometri e termo- aerometri) indicanti la densita dei liquidi fra 0.7 e 1.85; per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termome- tri, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse".

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