Decreto Legislativo Agevolazioni

Decreto Legislativo 662/1948

Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Pubblicato: 14/06/1948 In vigore dal: 12/04/1948 Documento ufficiale

Quali contributi lo Stato corrisponde per la produzione di bozzoli nella campagna serica 1947 e come viene ripartito il contributo tra produttori e industriali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 662/1948 istituisce un sistema di contributi statali a favore dei produttori di bozzoli da seta relativi alla campagna 1947, al fine di sostenere il settore bacologico nel dopoguerra. Il contributo principale è fissato in L. 100 per chilogrammo di bozzoli a fresco, cui si aggiungono L. 40 per chilogrammo a titolo di rimborso forfettario per le spese di raccolta, essiccazione, cernita e conservazione. La ripartizione del contributo tra produttore e industriale acquirente dipende dal prezzo di vendita dei bozzoli: se venduti a prezzo non superiore a L. 150 al kg, il contributo spetta interamente al produttore; se venduti tra L. 150 e L. 250, il contributo viene ripartito secondo una formula che favorisce il produttore della differenza tra L. 250 e il prezzo conseguito; se venduti oltre L. 250, l'intero contributo va all'industriale acquirente. Per i bozzoli bianchi e bibianchi, i prezzi base sono aumentati di L. 50 al chilogrammo. Per le partite non ancora vendute al momento dell'entrata in vigore del decreto, l'intero contributo è corrisposto direttamente ai produttori tramite le organizzazioni di raccolta e gli istituti di credito finanziatori.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 662

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 662/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 662 ## Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il parere della Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro, per il bilancio, per il commercio con l'estero e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 È corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a L. 100 per ogni chilogrammo a fresco. (1) ((3)) Per le partite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo è corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso. Per le partite dei detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta per intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150, ma non superiore alle L. 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente. Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di L. 50 al chilogrammo. Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, L. 40 per chilogrammo a fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1124 ha disposto (con l'art. 1) che "È determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 dicembre 1954, n. 1408 ha disposto (con l'art. 1) che "È determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall' art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187 , la misura del contributo di cui all' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."

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Il decreto riguarda contributi agricoli, sostegno alla produzione bacologica e ripartizione di aiuti di Stato tra produttori e industriali nel settore della sericoltura. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono considerare questa normativa per la corretta contabilizzazione dei contributi, la ripartizione tra parti contraenti e le implicazioni fiscali dei trasferimenti di risorse pubbliche. Gli aggiornamenti successivi (DPR 1950 e DPR 1954) modificano gli importi dei contributi, rendendo necessario verificare quale versione applicare in base alla data di riferimento della campagna bacologica.

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