Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 673/1948

Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati.

Pubblicato: 15/06/1948 In vigore dal: 13/02/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1948, n. 673

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 673/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1948, n. 673 ## Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 settembre 1946, la paga giornaliera degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri ed equiparati degli altri corpi dello Stato militarmente organizzati è stabilita nella misura di L. 70 giornaliere, rimanendo soppressi: a) l'integrazione temporanea concessa con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 / B, e successive modificazioni ed estensioni; b) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera a) concesso con l' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, numero 328 , e successive modificazioni ed estensioni; c) l'indennità mensile di L. 120, concessa con l' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 51. - FRASCA

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