Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impiego di alcoli tassabili, nonche' al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli.
Quali sono le aliquote di imposta di consumo sul cacao e sui suoi derivati secondo il Decreto Legislativo 691/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 691/1948 modifica il regime fiscale del cacao e dei prodotti correlati, introducendo un'imposta di consumo a carico dello Stato. La norma si applica al cacao in grani (sia torrefatto che non torrefatto), alle bucce e pellicole di cacao, nonché al burro di cacao. L'imposta è calcolata per quintale a peso netto e varia a seconda della lavorazione del prodotto: 20.000 lire per il cacao in grani non torrefatto e le relative bucce/pellicole; 22.000 lire per il cacao in grani torrefatto non decorticato; 25.000 lire per il cacao torrefatto decorticato, infranto, in pasta, in polvere e per il burro di cacao. Questa disposizione riguarda principalmente i produttori, gli importatori e i commercianti di cacao e derivati, che devono versare l'imposta di consumo secondo le aliquote specificate. La norma si inserisce in un più ampio riordino del sistema fiscale su materie prime e prodotti lavorati, coordinando il regime del cacao con quello degli zuccheri e degli alcoli tassabili, al fine di armonizzare la tassazione nel settore agroalimentare.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 691
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 691/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 691
## Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati
con impiego di alcoli tassabili, nonche' al repertorio doganale ed
alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al
regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1 Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206 , è sostituito dal seguente: "E istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto: a) cacao in grani non torrefatto; bucce e pellicole di cacao........................... L. 20.000 b) cacao in grani torrefatto, non decorticato.................................. L. 22.000 c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; e burro di cacao........................................ L. 25.000".
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Il Decreto Legislativo 691/1948 disciplina l'imposta di consumo sul cacao, un tributo indiretto sulla produzione e il commercio di materie prime agricole e loro derivati. La norma è rilevante per chi opera nel settore alimentare, in particolare per la tassazione di prodotti lavorati e semilavorati, e si coordina con il regime fiscale degli alcoli e degli zuccheri nel sistema doganale e tariffario.
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