Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanita' militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. (26G00088)
Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Legislativo 74/2026 sulla riorganizzazione del Servizio Sanitario Militare?
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Il Decreto Legislativo 74/2026 disciplina la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio Sanitario Militare, attuando i principi di delega previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 e dalla legge 28 novembre 2023, n. 201. Il decreto si applica all'intera amministrazione della Difesa e riguarda il personale medico e sanitario militare, nonché le strutture ospedaliere e ambulatoriali delle Forze armate. In pratica, il provvedimento prevede l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali del servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, con possibilità di utilizzo a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. Un aspetto rilevante è la previsione che i medici militari e il personale delle professioni sanitarie possano esercitare attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della Difesa, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e le Regioni, favorendo così una maggiore integrazione tra sanità militare e civile.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2026, n. 74
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 74/2026
# DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2026, n. 74
## Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e
ordinativa della Sanita' militare, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 28 novembre 2023, n. 201. (26G00088)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119 , recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2); Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201 , recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonchè disposizioni in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » e, in particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE , 98/21/CE , 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'articolo 19, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare »; Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi dell' articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 15 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui all' articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119 , la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : "Art. 14 Decreti legislativi 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - Si riporta il testo dell' articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119 , recante: "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022 : «Art. 9 Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonchè di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento; d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonchè di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonchè lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale; e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi; f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonchè mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa; g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo: 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità; 2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni; h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. In conformità all' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonchè disposizioni in materia di termini legislativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023 : «Art. 2 Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall' articolo 9, comma 1, lettere b) , d) , e) , f) , g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119 . 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 9, comma 1, lettere d) , f) , g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. In conformità all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) , d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 , determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 : «Art. 8-quater Accreditamento istituzionale 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonchè alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonchè gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonchè a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonchè la verifica periodica di tali attività; b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonchè la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica; b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi; d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali; g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonchè l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f); i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili; n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate; o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna; q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonchè il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell' articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e delle altre già operanti. 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonchè sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 . 8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all' articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448 , alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative. Art. 8-quinquies Accordi contrattuali 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza; d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonchè degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonchè con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: (62) a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. 2-bis. 2-ter. 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all' articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 . Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonchè sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell' articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.». - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE , 98/21/CE , 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 . - Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66 recante: " Codice dell'ordinamento militare " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 . - Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 , convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 : «Art. 19 Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario - 1. - 5. (Omissis). 5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 . Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici, previo conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonchè con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. - 6-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 : «Art. 51 Disposizioni in materia di pubblica amministrazione - 1. - 8-bis. (Omissis). 8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. 8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonchè i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali. 9. - 11. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: " Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 dell'8 giugno 2010 . - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8 Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Per il testo dell' articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119 , si vedano le note alle premesse.
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Il decreto riguarda la revisione della struttura organizzativa del Servizio Sanitario Militare secondo criteri interforze, l'adeguamento delle risorse strumentali e la possibilità di supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Professionisti della sanità militare e amministratori della Difesa consultano questo decreto per comprendere le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le convenzioni tra amministrazioni sanitarie e militari, e l'integrazione tra strutture ospedaliere militari e civili.
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