Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 765/1948

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

Pubblicato: 24/06/1948 In vigore dal: 17/04/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 765

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 765/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 765 ## Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1 L' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894 , è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Per ogni militare della marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la difesa, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento. Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per cause di servizio, non costituisce impedimento al conferimento della promozione, quando il militare avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore al sopravvenire della non idoneità. Se si trattasse di militari del C.E.M.M., si prescinde inoltre, dal requisito dell'imbarco stabilito dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni. Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potrà essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.E.M.M., e per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore o inferiore. Nella promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza".

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