Decreto Legislativo
Agevolazioni
Decreto Legislativo 79/1948
Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 79
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 79/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 79
## Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a
favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi
speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla
guerra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto, legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947: Art. 1 Articolo unico. Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, già ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione. Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattività dell'opificio e documentandone la causa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 152. - FRASCA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 79/1948 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Risoluzione AdE 147/2015
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speci…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Circolare 207/2024
Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bil…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Legge 34/2026
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)
Altre normative del 1948
Soppressione delle Fabbricerie di nove chiese parrocchiali in provincia di Bergamo.
Decreto del Presidente della Repubblica 1702
Erezione In ente morale della Fondazione fratelli Antonio e Giuseppe Paolillo, con sede i…
Decreto del Presidente della Repubblica 1701
Approvazione del nuovo statuto dell'istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede …
Decreto del Presidente della Repubblica 1698
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola di magistero professionale pe…
Decreto del Presidente della Repubblica 1699
Erezione in ente morale della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale, con …
Decreto del Presidente della Repubblica 1700