Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse di circolazione.
Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 827/1948 riguardo alla riscossione delle tasse di circolazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 827/1948 approva una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per disciplinare la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli. La norma si applica al periodo dal 1° dicembre 1947 fino alla scadenza della precedente convenzione del 10 marzo 1939, modificando specificamente l'articolo 4 della convenzione del 28 febbraio 1945 riguardante l'aggio (compenso) riconosciuto all'A.C.I. per l'attività di riscossione. L'aggio rappresenta il compenso percentuale che l'Automobile Club d'Italia riceve dallo Stato per gestire la riscossione delle tasse di circolazione gravanti su autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone. In pratica, il decreto autorizza il Governo a modificare le condizioni economiche della convenzione con l'A.C.I., adattando il compenso per la riscossione alle nuove esigenze del dopoguerra italiano, in un periodo di ricostruzione amministrativa e fiscale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 827
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 827/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 827
## Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione
finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione
delle tasse di circolazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Art. 1 Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione suppletiva, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della precedente convenzione 10 marzo 1939, approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1673 , è modificato l'art. 4 della convenzione suppletiva 28 febbraio 1945, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 , concernente l'aggio stabilito a favore dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 19. - FRASCA
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Il Decreto Legislativo 827/1948 è il riferimento normativo per la gestione della riscossione delle tasse di circolazione attraverso l'Automobile Club d'Italia, disciplinando l'aggio e le convenzioni tra Amministrazione finanziaria e enti incaricati della riscossione. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere i meccanismi storici di gestione delle imposte sui veicoli e le modalità di compenso degli enti riscossitori nel sistema tributario italiano.
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