Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali.
Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto Legislativo 838/1948 per le imprese di pesca e piscicoltura?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 838/1948 introduce una misura di esenzione parziale e temporanea dalle imposte sui redditi per le imprese nazionali di pesca e piscicoltura. La norma si applica al periodo triennale che decorre dal 1° gennaio 1948 e riguarda specificamente i redditi derivanti da attività di pesca e allevamento ittico. L'esenzione non è totale, ma proporzionata alla dimensione dell'azienda: le imprese con redditi fino a 100.000 lire beneficiano di un'esenzione del 50%, mentre quelle con redditi tra 100.000 e 250.000 lire godono di un'esenzione del 40%. In pratica, questo significa che le aziende del settore ittico dovevano versare solo una quota dell'imposta di ricchezza mobile e delle altre imposte sui redditi industriali, con il vantaggio maggiore riservato alle realtà di minore dimensione. La misura rappresentava un incentivo economico per il settore primario nel primo dopoguerra, quando l'Italia stava ricostruendo l'economia nazionale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 838
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 838/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 838
## Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di
piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta
sui redditi industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1 Articolo unico. Per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1948, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 50% per le aziende con redditi non superiori a L. 100.000 e del 40% per le aziende con redditi superiori a L. 100.000 e fino a L. 250.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 85. - FRASCA
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Il Decreto Legislativo 838/1948 disciplina l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte sui redditi industriali, istituti fiscali caratteristici del sistema tributario italiano del dopoguerra. La norma è rilevante per comprendere le agevolazioni fiscali settoriali, gli incentivi alle imprese di pesca e piscicoltura, e il regime tributario delle attività primarie nel periodo transitorio della Repubblica italiana.
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