Decreto Legislativo Imposte Indirette

Decreto Legislativo 842/1948

Modificazione della misura delle somme dovute dal privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse.

Pubblicato: 08/07/1948 In vigore dal: 03/05/1948 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di compenso dovute dai privati quando impiegati e militari svolgono servizi relativi alle imposte di fabbricazione nel loro interesse?

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Il Decreto Legislativo 842/1948 disciplina le somme che privati ed enti (diversi da Stato, Province e Comuni) devono versare quando richiedono a impiegati e militari di svolgere servizi legati alle imposte di fabbricazione. Oltre alle spese di viaggio a tariffa normale e alle indennità chilometriche, i privati devono pagare un compenso aggiuntivo calcolato sulla base della durata della missione: per servizi che richiedono almeno 24 ore, l'indennità dovuta viene maggiorata del 50%; per servizi inferiori a 24 ore, la maggiorazione sale al 100%. In ogni caso, l'importo minimo addebitabile non può essere inferiore a 200 lire se il servizio è svolto nel Comune di residenza dell'impiegato/militare, oppure 300 lire se svolto fuori residenza. La norma prevede inoltre che l'Amministrazione centrale possa concedere riduzioni su richiesta quando i servizi hanno carattere continuativo presso la stessa struttura produttiva, e stabilisce criteri di ripartizione della spesa complessiva qualora in uno stesso giorno vengano eseguiti servizi per più ditte.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 842

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 842/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 842 ## Modificazione della misura delle somme dovute dal privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 L' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035 , è sostituito come segue: "Qualora gli impiegati e i militari di cui all'art. 1 effettuino, nell'interesse di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, servizi relativi alle imposte di fabbricazione, nella loro ordinaria residenza o fuori di essa i suddetti privati o enti sono tenuti a versare, oltre una somma pari alle spese di viaggio a tariffa normale e alle prescritte indennità chilometriche: a) per i servizi che richiedono missioni di durata non inferiore a 24 ore, una somma, pari alle indennità dovute agli impiegati e ai militari, in base alle norme vigenti maggiorata del 50%; b) per i servizi che richiedono missioni di durata inferiore a 24 ore, una somma, pari alle quote di indennità dovute agli impiegati e ai militari in base alle norme vigenti, maggiorata del 100%. In ogni caso e per ogni servizio, nell'interesse dei privati, l'addebito a loro carico, per indennità, non può essere inferiore, a L. 200 se il servizio è compiuto nel Comune di residenza ed a L. 300 se il servizio è compiuto fuori residenza. Qualora i servizi, previsti nel presente articolo, abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, azienda od officina, l'Amministrazione centrale ha facoltà di accordare, su richiesta delle ditte interessate, riduzioni sulle somme dovute dai privati. Se nello stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva, liquidata come innanzi, facente carico ad esse, dev'essere ripartita tenendo conto per ogni ditta, della durata e della località del servizio eseguito nel suo interesse".

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Il decreto riguarda le indennità e i compensi per servizi fiscali relativi alle imposte di fabbricazione, disciplinando le modalità di rimborso delle spese a carico dei privati. Commercialisti e responsabili amministrativi di aziende manifatturiere devono conoscere questi criteri di calcolo delle maggiorazioni percentuali e degli importi minimi dovuti, nonché le possibilità di negoziazione con l'Amministrazione per servizi continuativi presso stabilimenti produttivi.

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