Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 122/1988

Ammissione al contributo statale di interventi contro l'inquinamento delle acque e fissazione delle procedure e controlli.

Pubblicato: 18/04/1988 In vigore dal: 16/02/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 febbraio 1988, n. 122

Testo normativo

DECRETO n. 122/1988 # DECRETO 16 febbraio 1988, n. 122 ## Ammissione al contributo statale di interventi contro l'inquinamento delle acque e fissazione delle procedure e controlli. Art. 1 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 , recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 ; Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650 , recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319 ; Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 ; Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 ; Vista la legge 25 luglio 1984, n. 381 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176 ; Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839 ; Visto l' art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 ; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 ; Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ; Considerato che l'art. 2 della citata legge 8 luglio 1986, n. 349 , attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; Considerato che il comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910 , autorizza per l'anno finanziario 1987 la spesa di 23 miliardi di lire per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 ; Considerato che l' art. 14 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , ha stabilito che le risorse residue, pari a 4.089 milioni, relative allo stanziamento del 1986 possono essere utilizzate unitamente alla disponibilità di 23 miliardi di lire, di cui al comma 6 dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1986, n. 910 ; Considerato che spetta a questo Ministero la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi, nonchè l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento degli interventi medesimi; Decreta: 1. Sono ammessi al contributo i seguenti interventi, indicati come da documentazione pervenuta: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attività previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente. 3. Alla notificazione dell'avviamento delle attività alle amministrazioni titolari degli interventi verrà attribuito un acconto pari al 25% del finanziamento concesso. I successivi pagamenti in quote non inferiori al 25% dell'ammontare del finanziamento concesso, avverranno a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori o degli studi (e di altri documenti giustificativi della spesa, convalidati e trasmessi da parte delle amministrazioni titolari degli interventi). 4. Trascorsi inutilmente i termini previsti al punto 2 per le modalità di erogazione dei fondi si provvede tramite apposito disciplinare da stipularsi tra la regione competente ed il Ministero dell'ambiente con la eventuale partecipazione dell'esecutore degli studi, indagini ed analisi e del soggetto che realizzerà le opere. 5. La commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale provvederà alla verifica circa il corretto svolgimento dei lavori e la loro regolare esecuzione. Durante lo svolgimento delle attività si potranno apportare variazioni al programma operativo dei lavori o degli studi al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti entro i limiti del costo complessivo e dei tempi di esecuzione previsti. 6. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in L. 27.089.000.000 si provvede a carico del cap. 7701/Rs dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1988. 8. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 16 febbraio 1988 Il Ministro: RUFFOLO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1988 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 8 ottobre 1976, n. 690 , concerne la proroga dei termini di cui agli articoli 15 , 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , già indicata. - La legge 24 dicembre 1979, n. 650 , riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento. - La legge 16 aprile 1973, n. 171 , concerne gli interventi per la salvaguardia di Venezia. - La legge 5 marzo 1982, n. 62 , riguarda i provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. - La legge 27 febbraio 1984, n. 18 , concerne la disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983. - La legge 25 luglio 1984, n. 381 , reca misure urgenti in materia di tutela ambientale. - La legge 11 dicembre 1984, n. 839 , reca norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - L' art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7 , che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, così recita: "Art. 10. - 1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonchè quelle previste dall' articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319 . 2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma primo. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo. 3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonchè a quella di cui al comma secondo, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall' articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per la erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del comitato di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ". - La legge 8 luglio 1986, n. 349 , riguarda l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. - Il comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , è indicato nella premessa.

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