Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 122/1990

Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici.

Pubblicato: 25/05/1990 In vigore dal: 20/03/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 20 marzo 1990, n. 122

Testo normativo

DECRETO n. 122/1990 # DECRETO 20 marzo 1990, n. 122 ## Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio e premio complementare per le vacche nutrici. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 , e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina; Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 573/89 del 2 marzo 1989 , che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici; Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982 , che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80 , modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2731/89 dell'8 settembre 1989 ; Vista la legge n. 610, del 14 agosto 1982 , relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968 , e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, ed in particolare l'art. 5-quater; Vista la legge n. 400, del 23 agosto 1988 , ed in particolare il comma terzo dell'art. 17; Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi; Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni; Considerata l'opportunità di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rendono necessari una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato; Considerata la necessità di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla; Considerata inoltre la opportunità della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi; Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale; Udito il parere del Consiglio dei Stato espresso nall'adunanza generale del 1› febbraio 1990; ADOTTA Il seguente regolamento: Art. 1 1. Il produttore, così come definito dall' art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80 , per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "PREMI", deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato 1, con firma autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , sia nel caso di produttore singolo che di produttore associato, indicando la figura giuridica da esso rivestita. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L' art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80 così recita: "L'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina".

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