Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 135/2023

Regolamento recante le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. (23G00144)

Pubblicato: 07/10/2023 In vigore dal: 30/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni di coordinamento del Comando generale delle Capitanerie di porto per l'applicazione del regolamento europeo sull'interfaccia unica marittima?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 135/2023 definisce come il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera esercita le funzioni di coordinamento nazionale per l'attuazione del regolamento UE 2019/1239, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea. Questo decreto stabilisce le modalità operative attraverso cui l'autorità nazionale competente coordina le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nel settore marittimo (Ministeri dell'Interno, Economia e Finanze, Salute) per garantire una gestione uniforme dei dati e delle procedure relative al traffico navale. Il regolamento si applica a tutte le operazioni di arrivo e partenza delle navi, richiedendo la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e la connessione con i sistemi europei. In pratica, il decreto disciplina come distribuire i dati tra le amministrazioni, garantire la protezione dei dati personali secondo il GDPR, assicurare la cybersicurezza delle infrastrutture digitali e coordinare i controlli doganali, sanitari e di sicurezza attraverso lo Sportello unico doganale.

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Riferimento normativo

DECRETO 30 agosto 2023, n. 135

Testo normativo

DECRETO n. 135/2023 # DECRETO 30 agosto 2023, n. 135 ## Regolamento recante le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. (23G00144) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 7, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , concernente il codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che prevede i sistemi attraverso i quali si svolgono le procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; Visto in particolare l'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 121 del 2021 , che prevede, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012 , è designato autorità nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239 ; Visto inoltre l'articolo 4, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 121 del 2021 , che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorità nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 , concernente il regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.); Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota n. 11429 dell'11 luglio 2023; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 16336 del 19 aprile 2023; Acquisito il concerto del Ministro della salute, espresso con nota n. 2770 del 17 maggio 2023; Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, espresso con nota n. 30749 del 13 dicembre 2022; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 24 novembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota 20695 del 7 giugno 2023 e successiva integrazione dell'11 luglio 2023; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento definisce le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 da parte delle autorità interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione europea. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE , è pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185. - Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267. Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 , si vedano le note alle premesse.

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Il decreto riguarda l'interfaccia unica marittima, il coordinamento tra autorità pubbliche e la gestione dei dati nel traffico navale secondo il regolamento UE 2019/1239. Professionisti del settore marittimo, spedizionieri e operatori portuali devono conoscere le modalità di trasmissione dati, i sistemi di comunicazione interamministrativa, la protezione dei dati personali e gli obblighi di cybersicurezza per le procedure di arrivo e partenza delle navi.

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