Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 156/1995
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.
Riferimento normativo
DECRETO 24 febbraio 1995, n. 156
Testo normativo
DECRETO n. 156/1995
# DECRETO 24 febbraio 1995, n. 156
## Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari e con sostanze d'uso personale.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995 ; Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'8 giugno 1994; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione alla Commissione della Comunit à europea effettuata in data 13 luglio 1994 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE ; Vista la nota del 15 dicembre 1994 con la quale la Commissione della Comunità europea comunica le osservazioni del Governo spagnolo in ordine ad alcuni additivi per materie plastiche; Ritenuto di doversi adeguare a quanto rilevato dal Governo spagnolo in ordine all'additivo miscela di dimetilstagno - S,SI-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, SI, SII - tris (isoottilmercaptoacetato) - nel senso di specificare che il limite di migrazione specifico fissato a 0,1 ppm deve intendersi espresso come stagno; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 2 febbraio 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516 , è modificato come segue: a) all'art. 27-bis, comma 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, la dizione: "cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali" è sostituita dalla seguente: "cereali tostati, camomilla, tè ed erbe infusionali"; b) nell'allegato I, Introduzione generale, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, paragrafo 3 , dopo le lettere a), b) e c) viene inserita la seguente frase: "I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare ai requisiti di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 "; c) nell'allegato II - sezione 1 - Materie plastiche - parte B - Additivi per materie plastiche: 1) sono aggiunte le seguenti voci: "miscela di dimetilstagno -S,SI-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, SI, SII - tris (isoottilmercaptoacetato)" con la limitazione: "da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. Limite di migrazione specifica: 0,1 ppm (espresso come stagno)"; "2,2I - metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile) fosfato sodico" con la limitazione: "limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 ppm"; "Monometilammina e dimetilcarbonato" con le seguenti limitazioni: "per polimetilmetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze"; 2) la voce "N,N (elevato alla I)-bis-3-(3,5-di-terzi.butil-4- idrossifenil)-propionil-esametilendiammin: per poliammidi alla dose massima dell'1%, con esclusione degli alimenti con contenuto di alcool superiore al 15% e soltanto per oggetti di uso ripetuto" è sostituita dalla seguente: 1,6-esametilen-bis-|3-(3,5-di-terz.Butil-4-idrossifenil) - propionammide | per poliammidi, poliacetali omo e copolimeri"; d) nell'allegato II - sezione 4 - Carte e cartoni - parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, alla voce "5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one" e "2-metil-4-isotiazolin-3-one" la dizione "a condizione che il residuo cedibile della carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm" è sostituita dalla dizione: "a condizione che il residuo cedibile della carta e del cartone non superi 0,1 ppm.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l' art. 3 del D.P.R 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e l giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". - Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti: D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974 ; D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975 ; D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975 ; D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979 ; D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980 ; D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981 ; D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982 ; D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982 ; D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 ; D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987 ; D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991 ; D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991 ; D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993 ; D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993 ; D.M. 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993 ; D.M. 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994 ; D.M. 1 luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 1994 ; D.M. 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995 . - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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