Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmettitore VHF aeronautico).
DECRETO n. 169/2006
# DECRETO 27 marzo 2006, n. 169
## Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti
dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da
passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della
sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del
servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmettitore VHF
aeronautico).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»; Visto il capitolo IV della Convenzione Solas '74, come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 ; Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.; Ritenuto che l'obbligo di sistemare gli apparati navtex, epirb satellitare aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e di classe «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unità che ne beneficiano; Vista la nota n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza Permanente d'Italia c/o l'U.E. con la quale si è provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea; Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea nei termini prescritti; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006; Sentito il Ministero delle comunicazioni con nota n. 3557 del 27 febbraio 2006; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell' articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per: a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Note alle premesse: - Gli articoli 4, comma 2, lettera b) e 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55, così recitano: «2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) (omissis); b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";». «Art. 5 (Equivalenze ed esenzioni). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purchè tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonchè, a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.». - La legge 23 maggio 1980, n. 313 recante: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190. Note all'art. 1: - L' art. 1 del decreto legislativo n. 45/2000 così recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 , e con la legge 4 giugno 1982, n. 438 , che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974"; 2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 , entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968 , e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri; f) "unità veloce da passeggeri": una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS 1974», che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1) il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2) la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1) il comandante, nè un membro dell'equipaggio, nè altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi; 2) un bambino di età inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o l'area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorità marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell' art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo; bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I; bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli; bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo; bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni.».
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