Quali sono le modalità, i tempi e gli obblighi che una persona con disabilità deve rispettare per autogestire il budget di progetto secondo il Decreto Ministeriale 17/2025?
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Il Decreto Ministeriale 17/2025 disciplina come una persona con disabilità può autogestire direttamente le risorse finanziarie o i voucher assegnati nel suo budget di progetto, in alternativa alla gestione da parte dei servizi pubblici. L'autogestione può riguardare la totalità delle risorse o solo una parte di esse, e il responsabile dell'autogestione può essere la persona stessa, il genitore (se minore), il tutore, l'amministratore di sostegno o un soggetto delegato mediante procura. Il regolamento stabilisce che l'autogestione deve avvenire secondo modalità, tempi, criteri e obblighi di comunicazione specifici, con l'obbligo fondamentale di rendicontare le spese sostenute secondo quanto previsto nel progetto di vita individuale. La rendicontazione deve essere effettuata al "responsabile per l'erogazione", cioè il soggetto designato dall'amministrazione che ha conferito le risorse, garantendo così trasparenza e tracciabilità dell'utilizzo dei fondi pubblici destinati ai servizi e ai sostegni per la disabilità.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 17
Testo normativo
DECRETO n. 17/2025
# DECRETO 14 gennaio 2025, n. 17
## Regolamento concernente le modalita', i tempi, i criteri e gli
obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di
progetto. (25G00025)
IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 ; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto in particolare l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 che nel disciplinare il budget di progetto, al comma 8, prevede anche la possibilità che la persona con disabilità possa autogestire il budget, fermo restando l'obbligo di rendicontare e rinvia ad un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , l'individuazione delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione da osservare nell'autogestire il budget; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 15317 del 28 ottobre 2024 e n. 9524 del 16 ottobre 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sancita nella seduta del 7 novembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 217 del 10 gennaio 2025 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , di seguito «decreto legislativo». 2. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) «autogestione del budget di progetto»: gestione di risorse finanziarie o di voucher da parte del responsabile dell'autogestione. L'autogestione può riguardare la totalità delle risorse del budget di progetto o quota di esse; b) «responsabile dell'autogestione»: la persona con disabilità, il genitore del minore con disabilità, il tutore o amministratore di sostegno dotato dei relativi poteri o il soggetto delegato dalla persona con disabilità con procura rilasciata anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l'autogestione e a garantire la rendicontazione; c) «responsabile per l'erogazione»: soggetto responsabile del procedimento di erogazione delle risorse o dei voucher conferiti in autogestione individuato da ciascuna delle amministrazioni conferenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo; d) «voucher»: titoli che danno accesso a servizi, beni materiali o immateriali assicurati da uno o più fornitori accreditati. e) «referente per l'attuazione del progetto di vita»: soggetto di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ; f) «unità di valutazione multidimensionale»: l'unità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)) , sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 22 dicembre 2021, n. 227 , recante: «Delega al Governo in materia di disabilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 . - Si riporta l' articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024 «Art. 28 (Budget di progetto). - 1. L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. 2. La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. 3. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee. 4. Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , dal Fondo di cui all' articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 , dalle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , confluite nel fondo di cui all' articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dal Fondo di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . 5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario. 6. Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti. 7. La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonchè valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 . 8. La persona con disabilità può anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalità di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto è impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all' articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 24, 26 e 29 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 . «Art. 24 (Unità di valutazione multidimensionale). - 1. L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. 2. Sono componenti dell'unità di valutazione multidimensionale: a) la persona con disabilità; b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri; c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato; d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali; e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria; f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ; g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge; h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica. 3. Possono partecipare all'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione: a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 , o il caregiver di cui all' articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ; b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari; c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore; d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale operanti per: a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani; b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all' articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016 ; c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver; d) la redazione dei progetti individuali di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ; e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all' articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112 . 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unità di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali. 6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonchè nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall' articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . Le regioni stabiliscono le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c). 7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unità di valutazione multidimensionale di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unità di valutazione operanti presso le Case di Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 , volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unità di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno. 8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 26 (Forma e contenuto del progetto di vita). - 1. Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. 2. Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto. 3. Il progetto individua: a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale; b) gli interventi individuati nelle seguenti aree: 1) apprendimento, socialità ed affettività; 2) formazione, lavoro; 3) casa e habitat sociale; 4) salute; c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonchè i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ; d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi; e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità; f) il referente per la sua attuazione; g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi; h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonchè al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28. 4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita. 5. Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta. 6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile. 7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall'unità di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi. 8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).». «Art. 29 (Referente per l'attuazione del progetto di vita). - 1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti: a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti; b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi; c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi; d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche; e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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