Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 171/2001

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Pubblicato: 14/05/2001 In vigore dal: 19/04/2001 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per ottenere contributi finanziari per progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale secondo il DM 171/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 171/2001 stabilisce le regole per l'assegnazione di finanziamenti pubblici destinati a progetti di collaborazione economica con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, individuati annualmente dalla Commissione CIPE. Il regolamento si applica alle iniziative previste dalla legge 212/1992 e dalla legge 19/1991, riguardando principalmente imprese italiane che intendono sviluppare partnership internazionali in queste aree geografiche. In pratica, il decreto definisce i criteri di selezione dei progetti, le procedure di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo una semplificazione rispetto alla normativa precedente (DM 319/1999). Per le aziende e i commercialisti, è rilevante che il finanziamento è subordinato al rispetto di criteri predeterminati e pubblicati, secondo il principio di trasparenza amministrativa, e che la competenza è stata trasferita al Ministero delle Attività Produttive (oggi MISE).

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Riferimento normativo

DECRETO 19 aprile 2001, n. 171

Testo normativo

DECRETO n. 171/2001 # DECRETO 19 aprile 2001, n. 171 ## Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212. IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l' articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 , ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonchè dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ; Visto l' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 , e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 , e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , nel rispetto dei principi dettati dall' articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319 , recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa "; Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonchè alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalità per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessità di adeguare la scelta alla realtà operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n. 42/2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 , di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 212. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Ministero, il ((Ministero delle attività produttive)) ; b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212 ; (( c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 . ))

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