Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 174/2006

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

Pubblicato: 13/05/2006 In vigore dal: 06/04/2006 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 6 aprile 2006, n. 174

Testo normativo

DECRETO n. 174/2006 # DECRETO 6 aprile 2006, n. 174 ## Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 , recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 : Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell' articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ; Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57 , recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonchè per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 » ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell' articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell' articolo 1, comma 2, lettere d) , e) , f) , g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38 » ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ; Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell' articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , così come modificato dall' articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane; Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei ((prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici)) , realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione; b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di ((merci, di derrate e di servizi logistici)) ; c) «Società di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica; d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana; e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 ; f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni; g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana; h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea; i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; m) «Società di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia; n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione; p) «Regolamento»: il presente provvedimento; q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche ((specifiche)) del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo. (( r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonchè i certificati di produzione che ne derivano; )) (( s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana. ))

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