Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
DECRETO n. 179/1998
# DECRETO 17 aprile 1998, n. 179
## Regolamento recante abrogazione del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27
febbraio 1996, n. 208, e sostituzione degli allegati 1 e 2 al
regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23
maggio 1992, n. 314.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 , di attuazione della direttiva 73/23/CEE , relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l' articolo 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , di attuazione della direttiva 88/182/CEE e l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , di attuazione della direttiva 94/10/CE ; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1990; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109 , recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE ; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 , concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109 , in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 , di attuazione della direttiva 89/336/CEE , modificata dalle direttive 92/31/CEE , 93/68/CEE e 93/97/CEE , relativa alla compatibilità elettromagnetica; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 , di attuazione della direttiva 91/263/CEE , modificata dalle direttive 93/68/CEE e 93/97/CEE , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 febbraio 1996, n. 208 , concernente: "Regolamento recante sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109 , adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 "; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ; Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 102530 /100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998 con cui è stata impartita la direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, direttive 83/189/CEE e 94/10/CE ; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1 sezione del 3 ottobre 1995 sul decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la procedura d'infrazione n. 97/0006 per mancata comunicazione alla Commissione, allo stato di progetto, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208 , in violazione del disposto della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni; Vista la notificazione di questo regolamento ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni, con numero di riferimento 97/359/I e scadenza 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 aprile 1998 ; Rilevato che le disposizioni del presente regolamento riproducono le disposizioni recate dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 208 , e ritenuto, pertanto, di non dover sottoporre il regolamento all'esame del Consiglio di Stato già pronunciatosi in materia nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 . Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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