Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 205/1988

Approvazione dei moduli per la richiesta e l'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Pubblicato: 17/06/1988 In vigore dal: 03/06/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 3 giugno 1988, n. 205

Testo normativo

DECRETO n. 205/1988 # DECRETO 3 giugno 1988, n. 205 ## Approvazione dei moduli per la richiesta e l'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l' art. 12, comma 8, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , con il quale è stato stabilito che l'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; Visto l' art. 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , con il quale è stata stabilita la quota minima di reddito personale assoggettabile ai fini dell'I.R.P.E.F. per usufruire dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione sui farmaci; Visto l' art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , con il quale sono stati fissati i limiti di reddito complessivo riferito al nucleo familiare, da rivalutarsi annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato, che danno titolo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; Visto l'art. 23, comma 1, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41 , con il quale sono state, tra l'altro, stabilite le modalità dell'attestazione da parte dell'interessato del reddito familiare ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, utili anche per la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; Visto l' art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , che ha trasferito ai comuni competenti per territorio gli adempimenti, già di competenza delle unità sanitarie locali, connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui al menzionato art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito; Considerato che le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le citate attestazioni e le modalità per il relativo rilascio debbono essere fissate, ai sensi del citato comma 18 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 , con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 1. Sono approvati gli allegati facsimili dei moduli "A" e "B", che formano parte integrante del presente decreto, da utilizzare rispettivamente come richiesta al comune competente per territorio dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e come tesserino individuale attestante lo stesso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 12, comma 8, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , è il seguente: "L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione". - Il testo dell' art. 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 , è il seguente: "Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante". - Il testo dell' art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è il seguente: "1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all' articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante". - Il testo dell' art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è il seguente: "4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona . . . 5.060.000; per nuclei familiari di due persone . . . 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone . . . 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone . 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone . 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone . . . 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato". - Il testo dell' art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , è il seguente: "18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali".

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