Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 206/1988

Norme relative alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata.

Pubblicato: 17/06/1988 In vigore dal: 01/06/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 1 giugno 1988, n. 206

Testo normativo

DECRETO n. 206/1988 # DECRETO 1 giugno 1988, n. 206 ## Norme relative alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 aprile 1973, n. 256 , concernente la pubblicazione degli atti delle società per azioni ed a responsabilità limitata e che ha distinto il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata in Fascicoli regionali ed in un Bollettino nazionale; Viste le circolari n. 2363 e 2364 del 20 aprile 1973, il decreto ministeriale 19 agosto 1974, sostitutivo del decreto ministeriale 20 giugno 1973 nonchè l'art. 7 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506 e la circolare 29 ottobre 1987, n. 3145 , concernenti la disciplina secondaria sulle procedure relative alla pubblicazione degli atti sopra richiamati; Considerata l'opportunità di riesaminare l'intera materia ai fini di un'attuazione più precisa e puntuale della citata legge n. 256 del 1973 e di fornire una più aderente disciplina secondaria; Decreta: Art. 1 1. Tutti gli atti delle società per azioni - quotate o non quotate in Borsa - e delle società a responsabilità limitata debbono essere presentati, per la pubblicazione, presso la camera di commercio del capoluogo della regione ove la società ha sede legale. 2. Nei Fascicoli regionali sono pubblicati in forma integrale tutti gli atti di cui al punto 1. 3. Nel Bollettino nazionale viene effettuata la menzione di tutti gli atti pubblicati nei Fascicoli regionali e pubblicati di nuovo integralmente tutti gli atti delle società per azioni quotate in borsa. 4. La opponibilità ai terzi per tutti gli atti decorre dalla menzione sul Bollettino nazionale, ai sensi dell' art. 6 della legge n. 256/73 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 20 giugno 1973 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 27 luglio 1973 . - Il D.M. 19 agosto 1974, recante la nuova disciplina per la pubblicazione dei Fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1974 . - Il D.M. 23 ottobre 1987, n. 506 , concernente: "Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" è stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987 , unitamente alla circolare esplicativa 29 ottobre 1987, n. 3145/c. Il testo dell' art. 7 del D.M. 23 ottobre 1987, n. 506 , è il seguente: "Art. 7. - La richiesta di pubblicazione degli atti nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere presentata alla camera di commercio del capoluogo di regione tramite la camera di commercio della provincia ove la società ha la propria sede legale". Nota all'art. 1: Il testo dell' art. 6 della legge n. 256/1973 è il seguente: "Art. 6. - Agli effetti dell' articolo 2457- ter del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto". Si trascrive anche il testo dell' art. 2457- ter del codice civile sopra richiamato: "Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata). Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito del registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza. In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese" (Articolo aggiunto dall' art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 ).

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