Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 214/2004

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

Pubblicato: 17/08/2004 In vigore dal: 26/04/2004 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 26 aprile 2004, n. 214

Testo normativo

DECRETO n. 214/2004 # DECRETO 26 aprile 2004, n. 214 ## Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 , di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'articolo 4; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 , e, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003; Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003; Visto il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9 febbraio 2004; Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui ravvisa l'opportunità che vengano adottati moduli vistati dalla EUA, in quanto trattasi di ente sprovvisto di status comunitario, nonchè nella parte in cui ravvisa la necessità che i criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento fanno parte i Rettori delle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede nel territorio della Regione interessata; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 , così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004; Considerata la necessità di procedere alla emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione. 2. Ai sensi del regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca; c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica; d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997; e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148 ; f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale; g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all' articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ; h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale; i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168 , concerne «Istituzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997: «Ogni parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti.». - L' art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede: «Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - L' art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: «Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato: a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito; b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente; d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonchè della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998 , sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore; e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte; f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229; g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonchè ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime. 2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all' art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo. 3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999. 4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .». - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. VI.5 della Convenzione vedi note alle premesse. - Per il titolo della legge 11 luglio 2002, n. 148 , vedi note alle premesse. - Per il testo dell' art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 37 , vedi nota alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonchè ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): «Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonchè da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma. 2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo. 3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonchè al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.».

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