Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 215/1998
Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
Riferimento normativo
DECRETO 25 febbraio 1998, n. 215
Testo normativo
DECRETO n. 215/1998
# DECRETO 25 febbraio 1998, n. 215
## Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali
semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi
di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza,
di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 , sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore tra gli altri del Corpo della Guardia di finanza; Visto in particolare il comma 4 del predetto articolo 5 che stabilisce che, per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi con procedure negoziali semplificate e che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per le predette procedure negoziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'articolo 9 , nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96 , con il quale è stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , che determina la consistenza ed il valore, nonchè le relative norme d'uso, degli apporti che il Corpo della Guardia di finanza rende disponibili per assicurare i predetti interventi; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Ritenuto di non accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato relativi all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), in quanto le particolari finalità che gli interventi di protezione sociale intendono perseguire non possono essere legate a rigidi parametri numerici; di non accogliere i suggerimenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 in quanto la norma di delega richiama espressamente procedure negoziali semplificate; di non accogliere il suggerimento relativo all'articolo 9, comma 2, in quanto non necessario; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3-186/UCL del 15 gennaio 1998); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Gli organismi di protezione sociale costituiti nell'ambito dei comandi della Guardia di finanza secondo la classificazione dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza) uniformano le proprie attività funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 4 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), è il seguente: "4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell' art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 , oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - L' art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), è il seguente: "Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all' art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all' art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993 . 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all' art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonchè il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate". - L' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - L' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza), è il seguente: "Art. 18. - I comandi della Guardia di finanza che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente alla direzione di amministrazione, nel presente regolamento, sono denominati enti. Gli organismi amministrativi, inseriti nei comandi dipendenti dall'Ente sia per la gestione dei materiali che del denaro, nel presente regolamento, sono denominati reparti".
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