Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 225/1998
Regolamento concernente modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano.
Riferimento normativo
DECRETO 1 giugno 1998, n. 225
Testo normativo
DECRETO n. 225/1998
# DECRETO 1 giugno 1998, n. 225
## Regolamento concernente modalita' di attuazione degli interventi
imprenditoriali in aree di degrado urbano.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO d'intesa con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee relativa agli aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 , con nota n. 990135 del 10 marzo 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Programmi di intervento 1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , al fine di superare la crisi di natura socioambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell' art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 . 2. I programmi di intervento evidenziano: a) le aree di degrado urbano e sociale; b) gli indicatori che misurano il degrado socioeconomico e ambientale; c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie; d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali; e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati; f) gli obiettivi perseguiti; g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni. 3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socioeconomici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante "Interventi urgenti per l'economia", recita: "Art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano). - 1. Al fine di superare la crisi di natura socioambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dll'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea. 3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall' art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 . 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo. 6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste. - La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 (92/C 213/02) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213/2 del 19 agosto 1992. - La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 marzo 1996 (96/C 213/04) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 213/4 del 23 luglio 1996. - La raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (96/280/CE) relativa alla definizione delle piccole e medie imprese è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107/4 del 30 aprile 1996. - La comunicazione della Commissione (96/C 68/06) relativa agli aiuti de minimis è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68/10 del 6 marzo 1996. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990 ), recante "Ordinamento delle autonomie locali", recita: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana". 5. In attuazione dell' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari". - Per l' art. 14, legge n. 266/1997 , si rinvia al testo trascritto nelle note alle premesse:
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