Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 227/2004

Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Pubblicato: 31/08/2004 In vigore dal: 23/07/2004 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 23 luglio 2004, n. 227

Testo normativo

DECRETO n. 227/2004 # DECRETO 23 luglio 2004, n. 227 ## Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonchè l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia; Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004; Ritenuto di dovere provvedere in merito; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000»; b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»; c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»; d) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»; e) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»; f) alla fine è aggiunto il seguente comma: «7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59 ): «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996, n. 612 (Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ), come modificato dal presente regolamento: «Art. 1. - 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento. 2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. 3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell' art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di durata superiore a 18 mesi, di importo da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprietà coltivatrice, nonchè al consolidamento di passività onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di società di capitali sono garantiti se il capitale sociale è detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passività la garanzia si esplica nella misura del 75% della perdita subita. 4. Le operazioni di consolidamento delle passività onerose, nonchè i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 55% della perdita. 5. Sono altresì coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a diciotto mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali: a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a Euro 104.000; b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a Euro 104.000 e fino a Euro 775.000, riferiti alla singola banca. 6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo. 7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti già garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».

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