Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284.
DECRETO n. 228/1995
# DECRETO 24 marzo 1995, n. 228
## Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i
termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati
alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e
periferica dell'interno, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio
1993, n. 284.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , che alla tabella A stabilisce, per la definizione dei procedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, il termine di millenovantacinque giorni; Visti gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 , che fissano in settecentotrenta giorni il termine per la definizione dei suddetti procedimenti amministrativi e prevedono che il menzionato decreto ministeriale debba essere modificato, indicando tale termine; Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995; Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. M/4113, in data 1 aprile 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 La tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 , di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 marzo 1995 Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Gaurdasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1995 Registro n. 1 Interno, foglio n. 305 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La tabella A allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno), riguardante i procedimenti amministrativi attribuiti per il provvedimento finale alla competenza degli organi centrali del Ministero dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza del Servizio affari speciali e patrimoniali - divisione cittadinanza, prevede, per il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , e per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, il termine di millenovantacinque giorni. - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana): "Art. 3 (Definizione del procedimento). - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". "Art. 5 (Disposizioni sul termine). - 1. Il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , indicando i termini previsti dal presente regolamento. (Omissis)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferme restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 , si rimanda alle note alle premesse. - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 : "Art. 5. - Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale". "Art. 9. - La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".
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