Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Quali sono le modalità e i termini per la comunicazione di disponibilità agli incarichi nelle commissioni tributarie provinciali e regionali secondo il DM 231/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 231/1998 disciplina il procedimento attraverso il quale i soggetti interessati possono comunicare la propria disponibilità a ricoprire incarichi nelle commissioni tributarie provinciali e regionali. Il decreto si applica a tutti coloro che appartengono alle categorie previste dal decreto legislativo 545/1992 e desiderano candidarsi per le posizioni di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria pubblica ogni sei mesi nella Gazzetta Ufficiale un avviso relativo alle vacanze disponibili presso le varie commissioni tributarie. I candidati devono comunicare la propria disponibilità secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto, e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il procedimento è importante perché consente la formazione di elenchi ufficiali dai quali il Consiglio di Presidenza attinge per le nomine, garantendo trasparenza e ordine nella selezione dei componenti della magistratura tributaria.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO 2 giugno 1998, n. 231
Testo normativo
DECRETO n. 231/1998
# DECRETO 2 giugno 1998, n. 231
## Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per
le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per
la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di
sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e
regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996 , con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992 , il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 , che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992 , concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992 , che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilità all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti; Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria dà comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 , recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993 - serie generale. - L' art. 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992 (Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie), prevede, al comma 5: "5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2". Note alle premesse: - Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , è citato nella nota al titolo. - il testo del D.M. 26 gennaio 1996 (Insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1996. - L'art. 17 (Composizione) di cui al capo III del D.Lgs. n. 545 del 1992 (Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria) prevede al comma 1: "1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze". - Il testo dell' art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 545 del 1992 è riportato nelle note al titolo. - Il testo dell'art. 24 (Attribuzioni) di cui al capo III del D.Lgs. n. 545 del 1992 è il seguente: "1. Il consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie; d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento; m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'articolo 13; n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti". - Il testo del comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 545 del 1992 è il seguente: "Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che debbono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 231/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DM 231/1998 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della giustizia tributaria e riguarda le procedure di nomina a commissioni tributarie, disponibilità agli incarichi e formazione degli elenchi. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per comprendere la composizione e il funzionamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i criteri di selezione dei giudici tributari che decidono sui ricorsi in materia fiscale.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.