Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 231/2004
Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
Riferimento normativo
DECRETO 26 luglio 2004, n. 231
Testo normativo
DECRETO n. 231/2004
# DECRETO 26 luglio 2004, n. 231
## Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di
sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 ; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218 , adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54 , adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 »; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento; Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001 ; Ritenuta l'opportunità di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell' articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218 , dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, così recita: «2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1». - Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231. - Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003 n. 54 recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269 , recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156. - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 del decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente: «Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, nonchè alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca, così come definite dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 , modificato dall' art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 , citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 , per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa».
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