Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 233/1987

Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti.

Pubblicato: 16/06/1987 In vigore dal: 11/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 11 giugno 1987, n. 233

Testo normativo

DECRETO n. 233/1987 # DECRETO 11 giugno 1987, n. 233 ## Adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti. Art. 1 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 ; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 , ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 settembre 1958 ), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 3 marzo 1965 ), 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 4 dicembre 1971 ), 13 aprile 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 21 aprile 1976 ) e 29 giugno 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1981 ); Sulla proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti; Visto il parere favorevole emesso dal Comitato interministeriale dei prezzi il 26 marzo 1987, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa; Decreta: I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981. I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 11 giugno 1987 Il Ministro di grazia e giustizia ROGNONI Il Ministro dei lavori pubblici ZAMBERLETTI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Note alle premesse: - L'articolo unico della legge n. 143/1958 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti), modificato dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 , così recita: "Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 , o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ". - Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985), prevede, fra l'altro, che: "Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi".

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