Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 236/1998
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
Riferimento normativo
DECRETO 12 giugno 1998, n. 236
Testo normativo
DECRETO n. 236/1998
# DECRETO 12 giugno 1998, n. 236
## Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto
1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e
funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992 , concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica; Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993 , concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit; Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 , concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale"; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413 , recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413 , citato nelle premesse è sostituito dal seguente: " 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.". 2. L'articolo 2, comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente: " 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposiozioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L99 dell'11 aprile 1992. - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 168/1 del 10 luglio 1993. - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri") è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 , come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 2 (Composizione e funzionamento del Comitato). - 1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui: a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente; b) due membri designati dal Ministero della sanità; c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) due membri designati dal Ministero del tesoro. 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicati al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza. 3. I componenti del Comitato, ivi compresi, il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo. 4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro. 5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit. 6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti. 7. Le decisioni del Comitato e delle due sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente. 8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione. 9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1".
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