Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 248/2004
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
Riferimento normativo
DECRETO 29 luglio 2004, n. 248
Testo normativo
DECRETO n. 248/2004
# DECRETO 29 luglio 2004, n. 248
## Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 , recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992 , che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; Visti i disciplinari tecnici sulle modalità per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992 , nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Sono adottati, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992 , nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004. 2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 27 marzo 1992, n. 257 , recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 , è il seguente: «c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni e integrazioni;». - L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 , è il seguente: «4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).». - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , è il seguente: «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) (omissis); b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto. 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonchè, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.». - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , recante: «Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, è il seguente: «4. (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da: a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità; d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Miinistro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità; g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ». Note all'art. 1: - Le note all' art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , sono contenute nelle note alle premesse. - Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992 , sono contenute nelle note alle premesse.
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