Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 250/1987
Integrazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.
Riferimento normativo
DECRETO 5 giugno 1987, n. 250
Testo normativo
DECRETO n. 250/1987
# DECRETO 5 giugno 1987, n. 250
## Integrazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968, n. 1639, che ha approvato il regolamento di
esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della
pesca marittima.
Art. 1 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 , sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 32 della suddetta legge n. 963/62 che attribuisce al Ministero della marina mercantile, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; Visto l'art. 87 del citato regolamento di esecuzione che stabilisce la lunghezza minima dei pesci; Ritenuto che occorre integrare il suddetto art. 87 del regolamento, stabilendo la misura minima di altri pesci; Visti i pareri dell'IRPEM di Ancona e del dipartimento di biologia animale dell'Università di Roma; Visti i conformi pareri espressi nella seduta del 17 marzo 1987 dal Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare e dalla commissione consultiva centrale della pesca marittima; Decreta: L'art. 87, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , e successive modificazioni è integrato come segue: cefalo (Mugil sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 20 cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum). . . . . . . . cm 45 orata (Sparus auratus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 20 go (Gobios ophiocephalus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 12 passera pianuzza (Plalichtis fleus) . . . . . . . . . . . . . . cm 15 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 5 giugno 1987 Il Ministro: DEGAN Visto, il Guardasigilli: ROGNONI NOTE Note alle premesse: Si trascrive il testo dell' art. 32 della legge n. 963/1965 . "Art. 32 (Potere del Ministro della marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di pesca". - Per il testo dell'art. 87 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla pesca marittima si veda la nota all'art. 1. Nota all'art. 1. Si trascrive il testo dell'art. 87 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968 , e successive integrazioni e modificazioni. "Art. 87 (Lunghezza minima dei pesci). - Si considerano pesci allo stato giovanile, salvo quanto disposto dall'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata: storione (Acipenser s.p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 60 storione lodano (Huso Huso). . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 100 anguilla (Anguilla Anguilla). . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 25 spigola (Dicentrarchus labrax). . . . . . . . . . . . . . . . . cm 20 sgombro (Scomber s.p.p.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 palamita (Sarda Sarda). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 25 tonno (Thunnus Thynnus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 70 alalonga (Thunnus Alalunga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 40 tonnetto (Euthynnus alletteratus) . . . . . . . . . . . . . . . cm 30 pesce spada (Viphias glaudius) . . . . . . . . . . . . . . . . cm 140 triglia (Mullus sp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 sogliola (Solea vulgaris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 15 merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius). . . . . . . . . . . cm 11 cefalo (Mugil sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 20 cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum). . . . . . . . cm 45 orata (Sparus auratus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 20 go (Gobios ophiocephalus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm 12 passera pianuzza (Platichtis fleus) . . . . . . . . . . . . . . cm 15 Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10% di quelle indicate al comma precedente. Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo".
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