Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 250/1994

Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

Pubblicato: 27/04/1994 In vigore dal: 28/02/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 28 febbraio 1994, n. 250

Testo normativo

DECRETO n. 250/1994 # DECRETO 28 febbraio 1994, n. 250 ## Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146 , contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto l' art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118 , riguardante le modifiche alla tariffa predetta; Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992; Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994); ADOTTA il seguente regolamento: Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali Art. 1 1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: Tr=Ti x (Ir:Ii) t dove: Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir = importo della tariffa ricercata; Ii = importo della tariffa di riferimento; t = tangente della retta delle tariffe. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 188/1967 (Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali) è il seguente: "Art. 3. - Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali". - Il penultimo comma dell' art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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