Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 259/1988
Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante.
Riferimento normativo
DECRETO 10 maggio 1988, n. 259
Testo normativo
DECRETO n. 259/1988
# DECRETO 10 maggio 1988, n. 259
## Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo
antideflagrante.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza diversi da quelli prescritti nel medesimo decreto; Visti gli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo), concernente il divieto di impiegare motori termici, compresi i locomotori a nafta, nei lavori in sotterraneo ove sia probabile o si verifichi la presenza di gas infiammabili od esplodenti; Constatato che attualmente è possibile realizzare locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel utilizzabili in atmosfera esplosiva, ivi comprese le attività eseguite in terreni grisutosi, senza pregiudizio per le condizioni di sicurezza sul lavoro; Ravvisata l'opportunità di consentire l'utilizzazione di detti locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel per le esigenze tecniche delle moderne metodologie dei lavori in sotterraneo; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decreta: Art. 1 Nell'esercizio delle attività considerate nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 , concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in deroga a quanto prescritto dall'art. 75, è ammessa l'utilizzazione in terreni grisutosi di locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel, purchè di costruzione antideflagrante dichiarati tali dal costruttore. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 395, ultimo comma, del D P.R. n. 547/1955 dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393". - Gli articoli 71 e 75 del D P.R. n. 320/1956 dispongono: "Art. 71. - Quando nel sotterraneo, in base alle preventive indagini geologiche sia da ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti o comunque quando tale presenza venga riscontrata nel corso dei lavori, si osservano le norme del presente capo". "Art. 75. - Nei lavori in sotterraneo è vietato: a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme o a riscaldamenti pericolosi; b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta; c) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di accensione e usare scarpe con chiodi di ferro. Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera c) del comma precedente, devono essere eseguiti controlli sulla persona all'atto dell'entrata in sotterraneo". Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 75 del D P.R. n. 320/1956 si veda nelle note alle premesse.
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