Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 261/1987

Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato.

Pubblicato: 06/07/1987 In vigore dal: 10/04/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 10 aprile 1987, n. 261

Testo normativo

DECRETO n. 261/1987 # DECRETO 10 aprile 1987, n. 261 ## Norme di attuazione dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Firmare) e interventi per l'armamento privato. IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 ; Visto l' art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113 ; Considerato che ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , occorre determinare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6/856 medesimo; Decreta: Art. 1 1. Per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , i progetti per l'assunzione di allievi ufficiali di coperta e di macchina, con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , debbono essere presentati, dalle imprese armatoriali, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIV - Viale dell'Arte - Roma. 2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , non è cumulabile con i benefici della legge 11 aprile 1986, n. 113 . 3. Ai fini delle priorità per l'ammissione al contributo, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, si tiene conto della data di presentazione dei progetti al Ministero della marina mercantile e della conformità dei progetti medesimi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. (( 4. La presentazione di nuovi progetti riguardanti navi inserite in progetti già ammessi a contribuzione è subordinata alle accertate possibilità di effettuare lo svolgimento di ciascun contratto per la durata complessiva non inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro mesi. 5. Il periodo intercorrente tra la data di inizio della realizzazione del primo progetto e quella di inizio del nuovo progetto non può essere inferiore agli otto mesi. 6. La società armatrice è autorizzata ad istituire uno speciale turno aziendale di imbarco comprendente la totalità degli allievi per i quali i contributi vengono erogati))

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