Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 263/1988

Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida.

Pubblicato: 13/07/1988 In vigore dal: 23/06/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1988, n. 263

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 263/1988 # DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1988, n. 263 ## Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida. IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111 , che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e dall' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394 ; Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 al 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202 , di concerto con il Ministro della sanità; Visto l'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/ 1263/CEE; Considerata la necessità di provvedere ad adeguare la normativa in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida a quella fissata dalla suindicata direttiva comunitaria; Decreta: Art. 1 L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 , è sostituito dal seguente: "Art. 470 (Requisiti generali fisici, psichici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida). - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di cui all' art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi. I medici di cui all' art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111 , nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose sotto elencate. La constatazione obiettiva, corredata delle indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di rilasciare il certificato di idoneità quando egli ritenga che le malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non possano comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all' art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n. 111 , la quale indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. 1 - Affezioni cardio-vascolari. La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. 2 - Diabete. La patente di guida non deve essere rilasciata, nè confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. 3 - Malattie endocrine. In caso di disturbi endrocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale che potrà avvalersi della consulenza di un sanitario appartenente alle strutture pubbliche. 4 - Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito di visita specialistica eseguita presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati debbono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medico locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fudicia o da un sanitario appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. 5 - Malattie psichiche. La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano o affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso, avvalendosi, se del caso, della consulenza di uno specialista appartenente ad una specifica struttura pubblica. La commissione medica locale terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 6 - Sostanze psicoattive. La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale terrà in debito conto e valuterà con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 7 - Malattie del sangue. La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale la quale potrà avvalersi del parere dei medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. 8 - Malattie dell'apparato uro-genitale. La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4 della legge n. 111/1988 è il seguente: "Art. 4. - 1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , e dall' articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394 , è sostituito dal seguente: 'Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). - 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore. 2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale e territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio. 3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame. 4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici; b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri, di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici: c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80; d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 5. Avvverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210 . 6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1). 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. 8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti: a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonchè, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia. 9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap'. 2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificato dall' articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 ". - Il testo dell' art. 16 della legge n. 111/1988 è il seguente: "Art. 16. - 1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , è inserito il seguente articolo: 'Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonchè l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti. 2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personalè. 2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE. 4. Il secondo comma dell'articolo 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato". - Il testo dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio CEE n. 80/1263/CEE è il seguente: "NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E PSICHICA DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente allegato, i documenti sono classificati in due gruppi: 1.1. Gruppo 1: Conducenti di veicoli delle categorie A e B; 1.2. Gruppo 2: Conducenti di veicoli delle categorie C, D e E. 2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà stato rilasciato o rinnovato. ESAMI MEDICI 3. Gruppo 1: I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato in merito a tale gruppo. 4. Gruppo 2: I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che fossero prescritti dalla legislazione nazionale. Capacità visiva. 5. Tutti i candidati alla patente di guida devono sottoporsi ad un esame affidato ad un personale adeguatamente formato. Nei casi dubbi, il candidato deve essere esaminato da una autorità medica competente. Durante l'esame della vista, l'attenzione dovrà essere rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi, ecc. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle patenti riconosca la necessità di portare lenti correttive per la guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida. 6. Gruppo 1: I conducenti di questo gruppo dovrebbero sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'età di 70 anni e preferibilmente prima, e successivamente ad intervalli appropriati. Se, dopo correzione, candidati o conducenti di 40 anni o più hanno una vista inferiore a quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime indicate nei punti 6.1 e 6.2, dovrà essere ricercata la causa della diminuzione della vista prima del rilascio del rinnovo della patente. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia degli occhi, gli esami periodici dovrebero essere frequenti. 6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di valore superiore a tale cifra per l'occhio più sano, o di almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno sano. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del candidato o del conducente è diminuita di più di 20 gradi nella parte temporale del suo campo visivo o se l'interessato è colpito da diplopia o da un difetto di vista binoculare. 6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo a condizione che un'autorità medica competente certifichi che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo abbastanza lungo perchè l'interessato vi si sia adattato e l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna limitazione del campo visivo per questo occhio. 7. Gruppo 2: I candidati e i conducenti di questo gruppo devono sottoporsi ad un esame della vista allorchè presentano la domanda per il rilascio della patente di guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito. Se i candidati o conducenti di età pari a 40 o più anni hanno una vista corretta inferiore a quella normale pur soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1., si dovrà cercare la causa della diminuzione della vista prima del rilascio o del rinnovo della patente. 7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente devono avere una vista binoculare accompagnata da un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,75 per l'occhio più sano o di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata se il candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa. 7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti di tale gruppo può essere autorizzato su parere favorevole di un'autorità medica competente. Udito. 8. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2 se il suo udito è tanto difettoso da creargli difficoltà nell'esercizio dei suoi compiti. Stato generale ed incapacità fisiche. 9. Gruppo 1: La patente di guida senza condizioni restrittive non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti fisicamente minorati finchè non abbiano sostenuto un esame di guida che provi la loro capacità a guidare un veicolo provvisto dei comandi di tipo normale. 9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono adattati alla necessità della loro condizione. Le restrizioni riportate sulla patente di guida devono precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. 9.2. In caso di dubbio, il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica che consentirà di verificare le sue attitudini previo esame medico di un'autorità competente, e potrà essere allora rilasciata, se del caso, una patente di validità limitata in modo da consentire di seguire il caso. La valutazione delle incapacità fisiche deve basarsi essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano di determinare se l'incapacità constatata rischia, in un periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza. 10. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo. 10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve riguardare l'insieme dei movimenti del corpo - forza muscolare, controllo e coordinazione - in particolre per gli arti superiori e inferiori. 10.2. Qualora, posteriormente al rilascio della patente, sopravvenga un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve interrompere la sua attività e sottoporsi ad un esame effettuato da un'autorità medica competente. Affezioni cardiovascolari. 11. La patente di guida non deve essere nè rilsciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare salvo in cui la domanda sia appoggiata da un parere di un medico autorizzato. 12. Per quanto riguarda i candidati o i conducenti del gruppo 2 l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. Disturbi endocrini. 13. In caso di disturbi endocrini gravi diversi dal diabete, la legislazione degli Stati membri deve contenere disposizioni appropriate concernenti il rilascio o il rinovo delle patenti di guida. 14. Gruppo 1: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata. 14.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si trovino sotto controllo medico. 15. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di un trattamento con insulina. Malattie del sistema nervoso. 16. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da: a) encefalite, sclerosi a placche, miastenia grave o malattie ereditarie del sistema nervoso, associata ad una atrofia muscolare progressiva e a disturbi miotonici congeniti; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e gli interessati siano capaci di usare i comandi di un veicolo in condizioni di sicurezza e di rispettare le norme del traffico. Tali casi devono essere riesaminati periodicamente. 17. Gruppo 1: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati conducenti epilettici. La legislazione nazionale può prevedere che, con parere medico autorizzato, possa essere rilasciata la patente ad una persona che abbia sofferto di epilessia in passato ma non abbia più avuto crisi da molto tempo (per esempio, due anni). 17.1. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo adeguato di tipo speciale. La durata di validità delle patenti di guida così rilasciate o rinnovate deve essere limitata conformemente ad un parere medico autorizzato. 17.2. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di comandi speciali. 18. Gruppo 2: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti o che abbiano sofferto in passato di epilessia, di una malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia. Turbe psichiche. 19. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti: a) colpiti da turbe-psichiche dovute a malattie, traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale; b) colpiti da ritardo mentale grave; c) che soffrono di psicosi che abbia provocato tra l'altro una paralisi generale; d) che soffrono di turbe neuropsichiche o di turbe della personalità, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato. 20. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. Alcole. 21. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati cronici. Se la domanda è appoggiata da un parere medico autorizzato, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti che siano stati alcolizzati cronici in passato. Questi casi devono essere riesaminati periodicamente. 22. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. Droghe e medicinali. 23. Abuso di droghe: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope. 24. Droghe o medicinali consumati regolarmente: La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti che consumano regolarmente droghe farmceutiche o medicinali capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato. 24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. Malattie del sangue. 25. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato. Malattie dell'apparato urogenitale. 26. La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una deficienza renale grave. RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA. 27. La legislazione nazionale dovrà contemplare disposizioni che prevedano il ritiro della patente di guida, con parere medico autorizzato, qualora le autorità competenti vengano a conoscenza del fatto che lo stato di salute del titolare è tale che sarebbe stata rifiutata la domanda per l'ottenimento della patente di guida o per il suo rinnovo".

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