Modificazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, le autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955.
DECRETO n. 273/1988
# DECRETO 27 maggio 1988, n. 273
## Modificazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1979
concernente le modalita' per la comunicazione all'anagrafe
tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti
le concessioni, le autorizzazioni e licenze elencate nella
lettera e) dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.
955.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 ; Visto l'art. 7, sub art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonchè le modalità delle comunicazioni; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1978, concernente modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 , relativamente ai soggetti beneficiari; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, concernente le modifiche all'allegato 2 del sopracitato decreto ministeriale 22 giugno 1978; Ravvisata la necessità di integrare i citati decreti ministeriali 22 giugno 1978 e 30 giugno 1979 per la parte concernente l'allegato 2, con la previsione dell'utilizzo di nastri magnetici a cartuccia per le unità tipo "IBM 3480" e di un ulteriore tracciato record; Decreta: Art. 1 L'allegato 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1979 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 7 del D P.R. n. 605/1973 è il seguente: "Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera f) dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze". - Il D.M. 27 gennaio 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978 . - Il D.M. 22 giugno 1978 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 12 luglio 1978 . - Il D.M. 30 giugno 1979 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 20 luglio 1979 .
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