Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 281/2001

Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Pubblicato: 13/07/2001 In vigore dal: 17/05/2001 Documento ufficiale

Quali sono le principali agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 281/2001 per i contribuenti residenti all'estero?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 281/2001 disciplina le agevolazioni riservate ai contribuenti non residenti in Italia, implementando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Le agevolazioni riguardano tre ambiti principali: l'attribuzione semplificata del codice fiscale, la presentazione delle dichiarazioni fiscali e le modalità di pagamento delle imposte. Per quanto concerne il codice fiscale, il decreto prevede che i contribuenti residenti all'estero possono ottenerlo anche tramite le autorità consolari territorialmente competenti, senza necessità di recarsi direttamente presso l'Agenzia delle entrate. Questo rappresenta un significativo snellimento procedurale per chi risiede stabilmente fuori dall'Italia. Il decreto inoltre autorizza la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei pagamenti, permettendo ai contribuenti esteri di adempiere agli obblighi fiscali italiani con modalità semplificate e a distanza. Infine, sono previste informazioni agevolate sulle modalità di applicazione delle imposte e l'utilizzo di moduli semplificati, riducendo la complessità amministrativa per i non residenti.

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Riferimento normativo

DECRETO 17 maggio 2001, n. 281

Testo normativo

DECRETO n. 281/2001 # DECRETO 17 maggio 2001, n. 281 ## Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212. IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto in particolare l' articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , che rinvia all'emanazione di apposito regolamento l'attuazione della disciplina relativa ai contribuenti non residenti in Italia; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 , concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 , recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto l'articolo 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , con il quale è stato approvato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 , secondo cui la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 , concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 , nonchè dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 ; Visto l' articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , ai sensi del quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante; Visto il comma 40 del predetto articolo 24 della legge n. 449 del 1997 , secondo il quale le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814 , recante modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero del codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti; Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti da parte dei contribuenti non residenti in Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 3-5393/UCL del 7 maggio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero 1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero è attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante "Disposizioni in materia di diritti del contribuente" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 . - Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante "Disposizioni in materia di diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 : "Art. 14 (Contribuenti non residenti). - 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonchè agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675 , recante "Disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 . - Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 , il quale reca "Disposizioni in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1998 . - Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999. "Art. 62 (Certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni). - 1. Secondo quanto previsto dall' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi ed uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'art. 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici. 2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 , con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 , concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, è pubblicato, nella versione originaria, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 17 settembre 1998 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , il quale ha introdotto alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000 ". - Si riporta il testo dell' art. 3, commi 2 , 2-bis , 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1998, n. 208: "2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito. 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall' art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . 2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis". - Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 . - Si riporta il testo dell' art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302. "39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. 40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze". - Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814 , recante: "Disposizioni in materia di attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria di soggetti estinti", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976 . - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

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