Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 292/1989

Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Pubblicato: 19/08/1989 In vigore dal: 20/07/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 20 luglio 1989, n. 292

Testo normativo

DECRETO n. 292/1989 # DECRETO 20 luglio 1989, n. 292 ## Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291 , relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici; Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l' assegno o l'indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonchè dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anzichè alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito; Visti i commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo art. 3 e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 3; Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento ministeriale: Art. 1 1. Le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o le indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 , concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 , concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 , concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonchè dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile costituite in ciascun capoluogo di provincia. 2. Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all'allegato A del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , che deve essere ripresentata dall'interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda. 3. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118 , e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall'interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per le domande intese ad ottenere l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e procedono quindi all'accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell' art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 . 5. Nelle more del riconoscimento di invalidità da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidità, elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità a termine dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell'interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile. Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell' art. 11, comma secondo, della legge n. 118/1971 è il seguente: "Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del terzo comma dell'art. 12 della menzionata legge n. 118/1971 citato nell'art. 11 soprariportato: "La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno". Nota all'art. 1, comma 3: Il D.P.R. n. 915/1978 reca il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Nota all'art. 1, comma 4: Il testo dell' art. 1, comma primo, della legge n. 18/1980 è il seguente: "Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1› gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal 1› gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1› gennaio 1982. Dal 1› gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ". Note all'art. 1, comma 5: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1984 è il seguente: "Art. 1. - Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidità, elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente: ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile; ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidità, nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'istituto medesimo". - Il testo dell' art. 26 della legge n. 833/1978 è il seguente: "Art. 26. - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".

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