Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 298/1987

Istituzione della riserva naturale speleologica "Bus della Genziana".

Pubblicato: 22/07/1987 In vigore dal: 16/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 giugno 1987, n. 298

Testo normativo

DECRETO n. 298/1987 # DECRETO 16 giugno 1987, n. 298 ## Istituzione della riserva naturale speleologica "Bus della Genziana". IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l' art. 1, commi 2 e 5 , e l' art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dalle organizzazioni internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN); Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare l'esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell' art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 gennaio 1967; Considerato che l'approfondimento degli studi di meteorologia ipogea, di biospeleologia, di idrogeologia e di geofisica può essere effettuato in maniera interdisciplinare nel complesso carsico dell'altopiano del Cansiglio in provincia di Treviso, ed in particolare nella cavità denominata "Bus della Genziana"; Rilevato che la zona interessata, destinata anche a rappresentare ed a tutelare siti di particolare valore estetico, naturalistico ed ambientale, è stata illustrata in alcuni studi scientifici specifici; Tenuto presente che, a seguito di osservazioni climatiche e biologiche effettuate nella cavità per una migliore conoscenza della biologia degli artropodi cavernicoli delle Prealpi venete, sono state ritrovate specie di grande interesse scientifico; Considerato che il sito presenta differenziazioni climatiche con gli altri analoghi dislocati sul territorio nazionale con notevole rilevanza biologica e fisica; Tenuta presente l'esigenza di tutela della cavità, sia in quanto bene speleologico, sia per preservare le falde idriche sotterranee; Accertato il preminente interesse nazionale; Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Decreta: Art. 1 La cavità denominata "Bus della Genziana", numero catastale 1000 V Tv, per uno sviluppo di circa 4 km e per una profondità di 582 metri dall'esterno, è costituita in riserva naturale speleologica, come riportato nella planimetria allegata. NOTE Note alle premesse: - Il testo vigente dell' art. 1, commi 2 e 5 , e dell' art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "Art. 1, comma 2. - È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". "Art. 1, comma 5. - Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale". "Art. 5, comma 2. - Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali". - Il testo vigente degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) è il seguente: "Art. 68 (Aziende di Stato per le foreste demaniali). - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato, i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni". "Art. 83 (Interventi per la protezione della natura). - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , relativamente al Parco nazionale dello Stelvio". - Il testo vigente dell' art. 29 della legge n. 910/1966 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 19661970) è il seguente: "Art. 29 (Ampliamento del demanio forestale dello Stato). - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari. Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione. Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonchè ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico. I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà per l'Azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento". - Il testo vigente dell'art. 25 del D.M. 20 gennaio 1967 (criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 , recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) è il seguente: "Art. 25 (Azienda delle foreste demaniali). - Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge n. 910, dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici: accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche; acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonchè della protezione della flora e della fauna in genere. Sarà data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di comuni e di altri enti pubblici e di beneficenza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione. Sarà altresì data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonchè di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilità di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale. Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adattati i seguenti criteri: di norma, si procederà all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonchè al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati; si darà luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica; la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale. La facoltà attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910, di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostruzione forestale per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sarà soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali. I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformità dello statuto regolamento dell'Azienda stessa".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 298/1987 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1987

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, in Fossano. Decreto del Presidente della Repubblica 648 Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile, in Milano. Decreto del Presidente della Repubblica 647 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Cerveteri. Decreto del Presidente della Repubblica 646 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Cassino. Decreto del Presidente della Repubblica 645 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Gesualdo. Decreto del Presidente della Repubblica 644