Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056)
Quali sono gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie secondo il Decreto Ministeriale 31/2018?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 31/2018 adotta gli schemi standardizzati di contratti per le garanzie fideiussorie richieste dalla normativa sugli appalti pubblici. Nello specifico, disciplina i modelli contrattuali previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), che riguardano le cauzioni e le garanzie che i fornitori e gli appaltatori devono prestare per partecipare a gare pubbliche. Questi schemi tipo rappresentano i modelli standard che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare per richiedere e regolamentare le fideiussioni bancarie o assicurative. Il decreto facilita l'uniformità nelle procedure di appalto e protegge sia l'amministrazione che i concorrenti, definendo chiaramente diritti e obblighi relativi alle garanzie. È importante sottolineare che questo decreto è stato abrogato dal Decreto 16 settembre 2022, n. 193, pertanto non è più vigente e non deve essere applicato per nuove procedure di gara.
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Riferimento normativo
DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31
Testo normativo
DECRETO n. 31/2018
# DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31
## Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 16 SETTEMBRE 2022, N. 193))
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Il Decreto Ministeriale 31/2018 è il riferimento per gli schemi di fideiussione negli appalti pubblici, garantie bancarie e assicurative, e cauzioni secondo il Codice dei Contratti Pubblici. Studi legali, società di consulenza e imprese che partecipano a gare pubbliche lo consultavano per conformare le garanzie fideiussorie, le polizze cauzionali e i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, sebbene sia stato successivamente abrogato.
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