Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente
comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche,
diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze
di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal,
pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa
doganale comune.
DECRETO n. 315/1987
# DECRETO 20 luglio 1987, n. 315
## Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente
comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche,
diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze
di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal,
pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa
doganale comune.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 , concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il regolamento CEE n. 1867 del Consiglio del 25 giugno 1987 , relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di quarantaduemilaseicento capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmenthal e pezzata del Pinzgau, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune; Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame oggetto del contingente; Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e di importazione del bestiame in questione e tenga in maggior conto anche l'aspetto operativo; Decreta: Art. 1 Per il periodo luglio 1987-giugno 1988 è messo in distribuzione un contingente tariffario di importazione di dodicimila capi (vacche e giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione) di cui al regolamento CEE citato in preambolo.
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