Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 319/2004

Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Pubblicato: 14/01/2005 In vigore dal: 23/12/2004 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319

Testo normativo

DECRETO n. 319/2004 # DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319 ## Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall' articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119 , il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700 miliardi di lire e che le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI; Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del 31 luglio 1981, del 21 gennaio 1982 e del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1, in forza del quale il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979 , ad eccezione dell'articolo 2-bis; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , il quale prevede, all'articolo 55, che, nel caso in cui sia prevista la garanzia dello Stato, il programma presentato dal Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, all'articolo 101, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le disposizioni recanti le condizioni e le modalità di prestazione della garanzia statale sono adeguate alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del decreto medesimo; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , e, in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese; Vista la comunicazione della Commissione europea concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (2004/C 244/02); Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004); D'intesa con il Ministro delle attività produttive (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Soggetti beneficiari 1. La garanzia statale è concessa, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attività produttive: a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo quanto previsto dall' articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003 , convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004 ; b) l'esecuzione del programma di ristrutturazione, ai sensi dell' articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999 . 2. La garanzia assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 2-bis della legge del 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), come novellato dall' art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119 , è il seguente: «1. Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. 2. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire. 3. Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. 4. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.». - Il testo dell' art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attività produttive), è il seguente: «Art. 1 (Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979 . 2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio; b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni; c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m); d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria; e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata; g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa; h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c); i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo; l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonchè della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura; m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti: 1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire; 2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa; n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese; o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi; p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza; q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa; r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio; s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinchè si provveda a norma della lettera t); t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora: 1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale; 2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria. 3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonchè alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa. 4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell' art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.». - Il testo dell' art. 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), è il seguente: «Art. 55 (Criteri di definizione del programma). - 1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all' art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.». - Il testo dell' art. 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), è il seguente: «Art. 101 (Adeguamento delle disposizioni attuative dell' art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 ). - 1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall' art. 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente decreto.». - Il testo dell' art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , è il seguente: «2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.». - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , è il seguente: «Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo). - 1. Il Ministro delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo. 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.». - Il testo degli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), è il seguente: «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). 1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.». «Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari). - 1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa. 2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni. 3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.».

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