Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 322/1991
Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Riferimento normativo
DECRETO 24 giugno 1991, n. 322
Testo normativo
DECRETO n. 322/1991
# DECRETO 24 giugno 1991, n. 322
## Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 20 concernente l'ordinamento dei servizi dell'Istituto; Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , l'ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Viste le proposte formulate dal comitato amministrativo dell'ISPESL, sentito il comitato tecnico scientifico dello stesso Istituto; Udito il parere n. 306/90 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e considerato tuttora vigente l' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 ; Vista la comunicazione in data 31 gennaio 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1991; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione e attività dell'Istituto 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si struttura in dipartimenti centrali, uffici amministrativi e tecnici e dipartimenti periferici. 2. I dipartimenti centrali sono: a) igiene del lavoro; b) medicina del lavoro; c) tecnologie di sicurezza; d) insediamenti produttivi ed impatto ambientale; e) omologazione; f) documentazione e informazione. 3. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta dalle unità funzionali di fronte al direttore del dipartimento. 4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico, per un triennio. 5. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, per un triennio. 6. Gli incarichi di direzione di dipartimento o di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per un periodo più breve, ovvero revocati con la stessa procedura di cui ai commi precedenti. 7. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca. 8. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati tra i dirigenti di ricerca o fra i primi ricercatori. 9. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unità funzionale amministrativo-contabile cui competono attività amministrative di supporto ai compiti di istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilità e contratti. L'unità funzionale in questione è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 10. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unità funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento. 11. Gli uffici amministrativi sono costituiti dai servizi e dalle divisioni di cui al successivo art. 8. Essi sono retti dai dirigenti amministrativi che ne sono responsabili nei confronti del direttore dell'Istituto. 12. Il servizio tecnico patrimoniale di cui al successivo art. 9 è retto da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore. 13. La preposizione dei dirigenti agli uffici amministrativi e tecnici e l'atttribuzione delle altre funzioni dirigenziali sono disposte o revocate dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto. 14. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono indicate nelle allegate tabelle A e B. 15. Con successivi provvedimenti, da emanarsi con le procedure di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80 , saranno definiti, sentite le organizzazioni sindacali, i profili professionali delle varie qualifiche funzionali e la ripartizione delle dotazioni organiche, ai soli fini delle esigenze di servizio, fra i dipartimenti centrali e periferici e gli altri uffici. 16. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti, servizi, divisioni e uffici viene disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali viene disposta dal direttore di dipartimento. 17. I dipartimenti periferici sono trentaquattro e sono complessivamente regolati dall'art. 10 all'art. 18. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 20 del D.P.R. n. 619/1980 (Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) è il seguente: "Art. 20 (Ordinamento dei servizi). - Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere: numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti; organici di ciascun dipartimento; unità funzionali nelle quali è articolato ogni dipartimento; modi e forme per realizzare: a) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale); b) la interdisciplinarità delle attività dell'Istituto; c) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attività del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento); d) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche; e) la temporaneità degli incarichi di direzione di dipartimento e di unità funzionale. La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potrà comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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