Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 330/1995
Regolamento concernente la regola tecnica per l'omologazione di sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per gruppi chiusi di utenti.
Riferimento normativo
DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1995, n. 330
Testo normativo
DECRETO MINISTERIALE n. 330/1995
# DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1995, n. 330
## Regolamento concernente la regola tecnica per l'omologazione di
sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per gruppi chiusi di
utenti.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209 , che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale s' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 ; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale è stata approvata la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986 ; Considerato che, giusta quanto disposto al punto n. 17, comma 2, dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 21 febbraio 1986, l'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre la coutenza di impianto o l'impiego di canali affasciati ad accesso multiplo nei casi in cui esistano le condizioni per tale tipo di utilizzazione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990 , con cui sono state apportate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 , concenente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992 ; Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il richiedente l'omologazione per gli apparati radioelettrici a tecnica multiaccesso deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viale America, 201, 00144 Roma. 2. Nella suddetta domanda devono essere indicati: a) generalità complete del richiedente; b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare. 3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente: a) descrizione delle applicazioni; b) elenco delle prestazioni; c) descrizione del funzionamento dell'apparecchiatura; d) schema a blocchi indicante gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati; e) caratteristiche d'interfaccia; f) schemi circuitali; (( g) lista dei componenti; )) h) condizioni per le esigenze di sicurezza dell'operatore e tecniche costruttive utilizzate; i) descrizione generale dell'eventuale software, con particolare riferimento al software di gestione; l) modalità d'introduzione dei programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni; m) disegni quotati della meccanica ed eventuali fotografie; n) modalità d'installazione in relazione agli ambienti; o) condizioni ambientali d'uso; p) modalità di gestione dell'apparecchiatura; q) modalità di manutenzione dell'eventuale software; r) certificazioni sul rispetto delle condizioni di sicurezza dell'operatore, come previsto dalla normativa vigente; s) caratteristiche di compatibilità elettromagnetica secondo la normativa vigente ed eventuali certificazioni; t) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati; u) certificazioni di conformità e rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati; v) affidabilità dell'apparecchiatura; z) elenco delle parti componenti il sistema. 4. La documentazione, di cui al comma 3 punto c), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese. 5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT, incaricato di effettuare le verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica. 6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese. 7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISPT comunica l'esito delle verifiche stesse al competente organo del Ministero. 8. Il predetto organo provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione. 9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui: a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate; b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione. 10. Il competente organo del Ministero, valutata e verificata la richiesta di esonero, ((invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.)) 11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.
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