Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 333/1988

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda l'Avilamicina.

Pubblicato: 10/08/1988 In vigore dal: 16/07/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 luglio 1988, n. 333

Testo normativo

DECRETO n. 333/1988 # DECRETO 16 luglio 1988, n. 333 ## Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda l'Avilamicina. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987 , n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988 , n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988 , n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre 1987 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 336 del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva 70/524/CEE del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via transitoria dell'Avilamicina; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 ; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitari; Decreta: Art. 1 L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Si trascrive il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963 : "Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrano, le norme di impiego, e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti".

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