Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 340/1989
Regolamento recante le modalita' applicative del regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989, che modifica il regolamento CEE n. 3061/84 relativo al regime di aiuto alla produzione per l'olio d'oliva.
Riferimento normativo
DECRETO 19 luglio 1989, n. 340
Testo normativo
DECRETO n. 340/1989
# DECRETO 19 luglio 1989, n. 340
## Regolamento recante le modalita' applicative del regolamento CEE n.
98/89 della commissione del 17 gennaio 1989, che modifica il
regolamento CEE n. 3061/84 relativo al regime di aiuto alla
produzione per l'olio d'oliva.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2210/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 ; Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori dell'olio di oliva, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 892/88 del Consiglio del 29 marzo 1988 ; Visto il regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva; Visto il regolamento CEE n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984 , recante le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989 ; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva: sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985 , recante le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva previste dai suddetti regolamenti CEE n. 2261/84 e n. 3061/84 per le parti compatibili con le norme del presente regolamento; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della nuova disciplina comunitaria di cui al regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989 che modifica il regolamento CEE n. 3061/84 ; Udito il parere 190/89 espresso dal Consiglio di Stato - sezione II, nell'adunanza del 5 aprile 1989, nonchè il successivo parere 52/89 espresso in adunanza generale del 1› luglio 1989; EMANA il presente regolamento: Art. 1 In applicazione del regolamento CEE n. 98/89 della commissione del 17 gennaio 1989 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 gennaio 1989, che modifica il regolamento CEE n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 , recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, sono apportate le seguenti modifiche al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 di cui alle premesse: 1) il testo dell'art. 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso agli oli di oliva vergini definiti al punto 1) e all'olio di sansa di oliva definito al punto 4) dell'allegato al regolamento CEE n. 136/66 , come modificato dall'allegato al regolamento CEE n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 ."; 2) all'art. 2, ultimo comma, dopo l'espressione "per la campagna 1984-85" viene aggiunto "e per le campagne olivicole successive."; 3) il testo dell'art. 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 300 kg di olio di oliva vergine, l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto presso un frantoio riconosciuto, aumentata nella misura prevista dall' art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 ; tuttavia, nei casi previsti agli articoli 7 e 15 del regolamento CEE n. 2261/84 , il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto non può superare il quantitativo richiesto."; 4) il testo dell'art. 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente: "Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivati ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando l'aiuto unitario per il quantitativo di olio che risulta applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione CEE, aumentato nella misura prevista dall' art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 . L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri stabiliti all'art. 1, punto 3), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988 ."; 5) all'art. 3, quinto comma, l'espressione gli "Uffici istruttori" è sostituita con "l'AIMA."; 6) l'art. 3, sesto comma, è soppresso; 7) dopo l'art. 4, è inserito l'art. 4- bis: "Art. 4-bis (Dichiarazione delle modifiche di struttura). - In applicazione dell' art. 5, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2261/84 , le associazioni di produttori riconosciute, per il tramite delle Unioni di appartenenza, dichiarano entro il 30 giugno di ogni anno le eventuali modifiche di struttura, inviando all'AIMA apposito elenco, responsabilmente sottoscritto dal presidente dell'associazione e corredato dal relativo nastro magnetico, rispondente ai criteri di computerizzazione fissati dall'AIMA. Qualora nessuna dichiarazione pervenga nel suddetto termine, l'AIMA riterrà confermata la struttura associativa risultante dagli schedari computerizzati. L'AIMA, espletati i controlli di cui all' art. 3, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2261/84 , entro il 31 luglio di ogni anno, fornirà i risultati delle elaborazioni mediante elenco corredato da supporto magnetico con l'indicazione dei codici identificativi AIMA."; 8) all'art. 5, la parola "decreto" è sostituita con la parola "regolamento"; 9) all'art. 6, primo comma, l'espressione "agli Uffici regionali territorialmente competenti di cui al successivo art. 9." è sostituita con "all'AIMA."; 10) l'art. 6, secondo comma, è soppresso; 11) l'art. 6, terzo, quarto e quinto comma, è sostituito dal testo seguente: "La denuncia di coltivazione deve riportare l'indicazione del codice identificativo AIMA, che sarà fornito dall'AIMA stessa à termini del precedente art. 4-bis, per consentire il collegamento fra gli schedari permanenti computerizzati previsti all' art. 16 del regolamento CEE n. 2261/84 ."; 12) il testo dell'art. 7 "Controllo delle denunce di coltivazione" è sostituito dal testo seguente: "Art. 7 (Controllo delle denunce di coltivazione). - Il controllo delle denunce di coltivazione presentate dai produttori associati è effettuato dall'AIMA avvalendosi degli schedari computerizzati, costituiti a norma dell' art. 16 del regolamento CEE n. 2261/84 secondo i criteri stabiliti all'art. 1, punto 7), del regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989 . Il controllo previsto per i produttori non associati di cui all' art. 14, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2261/84 , è effettuato dall'Agecontrol nelle seguenti percentuali: a) 1% nelle zone per le quali sono disponibili i dati di base dello schedario oleicolo; b) 4% nelle altre zone. Detti controlli devono essere effettuati in via prioritaria sugli olivicoltori che hanno apportato modifiche di rilievo al loro potenziale produttivo."; 13) il testo dell'art. 8, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: "La domanda di aiuto deve essere presentata dai produttori associati alla propria associazione riconosciuta, e, dagli altri produttori, direttamente all'AIMA - Via Palestro n. 81, Roma."; 14) all'art. 8, quarto comma, lettera c), l'espressione "dal successivo art. 3" è sostituita con "dal precedente art. 3."; 15) viene aggiunta, altresì, la seguente lettera f): "la fotocopia del tesserino del codice fiscale."; 16) dopo l'art. 8 "Domanda di aiuto" è aggiunto il seguente articolo 8-bis: "Art. 8-bis (Domande di aiuto per l'olio ottenuto in Stati membri diversi da quelli di produzione delle olive). - Al fine della corretta applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, l'olivicoltore che abbia fatto triturare parzialmente o totalmente le proprie olive in un frantoio riconosciuto, situato in uno Stato membro diverso da quello in cui le olive sono state prodotte, deve presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste dall'art. 1, punto 1), del regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989 , che modifica l' art. 1 del regolamento CEE n. 3061/84 . Per i produttori italiani il pagamento dell'aiuto di cui sopra viene effettuato dall'AIMA una volta ricevuti, dall'organismo competente dall'altro Stato membro, la domanda di aiuto ed i risultati dei controlli svolti sul frantoio."; 17) il testo dell'art. 10, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Le cooperative legalmente costituite, che aderiscono ad una associazione riconosciuta, devono presentare tramite quest'ultima le denunce di coltivazione e le domande di aiuto presentate dai singoli soci, compilate conformemente alle modalità ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento."; 18) all'art. 10, dopo il secondo comma, viene inserito il comma seguente: "Dette cooperative devono, altresì, annotare nel predetto registro standardizzato, al termine di ogni lavorazione collettiva, il quantitativo di olio attribuito a ciascun socio, corrispondente al quantitativo di olive già registrato."; 19) il testo dell'art. 11, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente: "Gli elementi identificativi dei terreni olivetati, quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla denuncia di coltivazione. Per i produttori non associati la verifica della titolarità del diritto all'aiuto viene effettuata dall'AIMA mediante l'uso degli schedari computerizzati."; 20) il testo dell'art. 12, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: "Tale verifica deve essere operata applicando i criteri previsti dall' art. 6, primo paragrafo, del regolamento CEE n. 3061/84 ."; 21) allo stesso art. 12, terzo comma, l'espressione "le relative pratiche devono essere trasmesse ai competenti Uffici istruttori, i quali provvederanno a determinare..." è sostituita con la seguente: "le relative pratiche devono essere trasmesse all'AIMA, la quale provvederà a determinare..."; 22) l'ultimo periodo dello stesso comma terzo è soppresso; 23) il testo dell'art. 12, quarto e quinto comma, è sostituito dal testo seguente: "Al fine della determinazione, per ogni produttore, della quantità di olio ammissibile all'aiuto, di cui al successivo art. 16-bis, l'AIMA si avvale di tutti gli elementi contenuti negli schedari computerizzati ed in particolare dei dati di base dello schedario oleicolo e dei dati relativi ai registri standardizzati di lavorazione delle olive, tenuti dai frantoi riconosciuti. L'AIMA tiene conto, altresì, di tutti gli elementi utili trasmessi dall'Agecontrol S.p.a. derivanti dall'esercizio dell'attività complessiva di controllo espletata dalla stessa agenzia, à termini della relativa normativa comunitaria."; 24) il testo dell'art. 13, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "Le unioni riconosciute, o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione, sono tenute a presentare mensilmente all'AIMA le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna. Tuttavia, in deroga a tale termine ed in conformità del disposto dell'art. 1, punto 2), del regolamento CEE n. 98/89 , si riconosce, per la sola campagna 1987/88, la validità della domanda di aiuto presentata al più tardi entro il 20 gennaio 1989. Le domande si considerano regolarmente presentate solo se corredate di tutta la prescritta documentazione."; 25) All'art. 13, secondo comma, l'espressione "codice-azienda", viene sostituita con "codice identificativo AIMA"; 26) il testo dell'art. 14 "Anticipazione dell'aiuto" è sostituito dal testo seguente: "Art. 14 (Anticipazione dell'aiuto). - L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni riconosciute una quota di aiuto spettante ai rispettivi produttori associati non superiore alla misura prevista dall' art.12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2261/84 , come modificato dall'art. 1, punto 9), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988 . Tale anticipo può essere erogato esclusivamente a favore di produttori soci di associazioni aderenti ad unioni di produttori riconosciute."; 27) il testo dell'art. 15, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti à termini delle lettere a) e b) dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2261/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall' art. 8 del regolamento CEE n. 3061/84 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di determinare la somma da versare alle unioni di produttori in funzione del numero dei soci, aderenti alle rispettive associazioni di base, si deve tener conto esclusivamente dei soci che abbiano presentato almeno una domanda di aiuto per il periodo della campagna in corso e delle tre precedenti."; 28) il testo dell'art. 16, primo comma, è sostituito dal testo seguente: "In applicazione dei regolamenti CEE n. 2261/84, art. 14, paragrafo 3 , e n. 2262/84, art. 1, primo trattino, l'Agecontrol S.p.a. esplica, nel corso di ciascuna campagna, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti, nella misura di almeno il 5%. Tali controlli devono riguardare anche l'osservanza delle condizioni necessarie per garantire l'assenza di contaminazione da sostanze indesiderabili, principalmente i solventi. Al fine della corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino, i frantoi riconosciuti devono registrare sui registri standardizzati tutte le partite di olive in entrata, di olio e di sansa prodotti, indipendentemente dal fatto che il relativo aiuto alla produzione venga meno richiesto."; 29) dopo l'art. 16 "Controllo sui frantoi riconosciuti" è inserito il seguente art. 16- bis: "Art. 16-bis (Determinazione dei quantitativi di olio ammissibili all'aiuto e relativo pagamento). - L'AIMA determina i quantitativi di olio ammissibili all'aiuto, conformemente a quanto prescritto dall' art. 15 del regolamento CEE 2261/84 e dall' art. 12- bis del regolamento CEE n. 3061/84 , modificato dal regolamento CEE n. 98/89 del 17 gennaio 1989 , sulla base dei risultati dei controlli svolti dall'Agecontrol S.p.a. o da altri organi ad essi preposti. Tali risultati devono essere trasmessi tempestivamente all'AIMA e comunque non oltre il termine di scadenza di ciascuna campagna olivicola. L'AIMA versa l'aiuto alla produzione: a) per tutti i produttori, la cui produzione media risulti inferiore a 300 kg di olio o a quantitativi diversi che verranno determinati dalla Comunità europea con successivi regolamenti, entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda o dalla pubblicazione delle rese CEE in olive ed in olio, se effettuata in data successiva; b) per i produttori, la cui produzione è almeno pari o superiore a 300 kg, entro 90 giorni dalla fissazione da parte della Commissione CEE, della produzione effettiva nonchè dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione, fissati, a norma dell' art. 17- bis del regolamento CEE n. 2261/84 , come modificato dal regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1989 ."; 30) il testo dell'art. 19 "Rese in olive ed in olio" è sostituito dal testo seguente: "Art. 19 (Rese in olive ed in olio). - Ai fini della fissazione delle rese forfettarie da parte della Commissione CEE, l'Agecontrol, à termini dell'art. 1, paragrafo 2, 4› trattino, del regolamento CEE n. 2262/84 , provvede a raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, i necessari elementi. Sono fatte salve le competenze attribuite alle commissioni provinciali olio in merito alle rilevazioni, a livello periferico, dei dati necessari alla formulazione delle proposte di rese, di cui all' art. 11, lettera g), del decretolegge 21 novembre 1967, n. 1051 , convertito in legge 18 gennaio 1968, n. 10 , come modificato dall' art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 , convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5 . Le commissioni provinciali olio di cui sopra devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ed all'Agecontrol S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41, Roma, entro la data del 15 marzo di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati, accompagnati da apposite relazioni sull'andamento della produzione: a) delimitazione geografica delle zone omogenee; b) stima della superficie olivicola; c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata; d) produzione media di olive per albero; e) produzione media di olio per 100 kg di olive; f) rese in olive relativamente agli oliveti più rappresentativi della zona; g) rese in olio determinate secondo i criteri di cui all' art. 12, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 3061/84 ; h) per ciascun comune, il numero dei frantoi riconosciuti ai quali sono stati consegnati i registri standardizzati di lavorazione, unitamente ai quantitativi di olive e di olio risultanti dai medesimi. L'Agecontrol, entro il 31 marzo di ciascuna campagna, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, tutti i dati acquisiti sia direttamente che tramite le commissioni provinciali olio, opportunamente elaborati e sintetizzati. Al fine di provvedere agli obblighi derivanti dall'applicazione dell' art. 17- bis del regolamento CEE n. 2261/84 , come modificato dal regolamento CEE n. 892/88 , l'AIMA provvederà a trasmettere entro il 15 marzo successivo alla fine di ciascuna campagna, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo complessivo di olio d'oliva per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di cui trattasi."; 31) il testo dell'art. 20 è sostituito dal testo seguente: "Art. 20 (Disposizioni per le regioni). - Le regioni collaborano con l'AIMA all'assolvimento dei compiti previsti dal presente regolamento al fine di assicurare la regolare attuazione della relativa regolamentazione comunitaria.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 19 luglio 1989 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989 Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 9 Nota all'art. 1: Il testo delle disposizioni del D.M. 2 gennaio 1985, come modificate dal presente decreto, è il seguente: "Art. 2 (Qualità di olio ammissibili all'aiuto). - L'aiuto comunitario alla produzione di cui al precedente art. 1 viene concesso agli oli di oliva vergini definiti al punto 1) e all'olio di sansa di oliva definito al punto 4) dell'allegato al regolamento CEE n. 136/66 , come modificato dall'allegato al regolamento CEE n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 . La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata forfettariamente secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria. Per la campagna 1984-85 e per le campagne olivicole successive la quantità di cui al precedente comma viene fissata dall' art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione del 31 ottobre 1984 nella misura dell'8% del quantitativo di olio di pressione per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto". "Art. 3 (Criteri generali di determinazione dell'aiuto). - Per gli olivicoltori aderenti ad organizzazioni riconosciute di cui al successivo art. 4 e la cui produzione media è di almeno 300 kg di olio di oliva vergine, l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto presso un frantoio riconosciuto, aumentata nella misura prevista dall' art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 ; tuttavia, nei casi previsti agli articoli 7 e 15 del regolamento CEE n. 2261/84 , il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto non può superare il quantitativo richiesto. Per gli altri olivicoltori l'aiuto, determinato in base al numero, al potenziale produttivo degli olivi coltivati ed alle loro rese forfettarie, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando l'aiuto unitario per il quantitativo di olio che risulta applicando al numero di olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla Commissione CEE, aumentato nella misura prevista dall' art. 13 del regolamento CEE n. 3061/84 . L'individuazione degli olivicoltori per i quali è previsto il trattamento di cui al primo comma deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri stabiliti all'art. 1, punto 3), del regolamento CEE n. 892/88 del 29 marzo 1988 . L'aiuto è determinato secondo i criteri previsti dall' art. 7 del regolamento CEE n. 2261/84 per i produttori associati che: chiedono l'aiuto per l'olio prodotto su oliveti da essi condotti in affitto per un periodo inferiore a tre anni; hanno venduto, anche parzialmente, le proprie olive; hanno aderito nel corso della campagna ad un'associazione riconosciuta. Nel caso in cui le olive sono state molite, anche in parte, presso frantoi non riconosciuti, la domanda di aiuto deve contenere l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata, oltre che della documentazione prevista al successivo art. 8, anche di un'adeguata documentazione comprovante la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive. Per le piccole imprese diretto-coltivatrici l'AIMA può ritenere valide forme semplificate di documentazione. Il produttore che, pur avendo assunto un vincolo triennale di adesione ad un'associazione riconosciuta aderisce ad un'altra associazione riconosciuta, perde, per effetto della norma di cui all' art. 3, paragrafi 5 e 7, del regolamento CEE n. 2261/84 , il diritto all'aiuto". "Art. 5 (Ente preposto all'erogazione dell'aiuto comunitario). Alla corresponsione dell'aiuto di cui al presente regolamento provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che in appresso sarà indicata con la sola sigla 'AIMÀ". "Art. 6 (Denuncia di coltivazione). - Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione ogni olivicoltore entro e non oltre il 30 novembre di ciascuna campagna deve presentare la denuncia di coltivazione in duplice copia all'AIMA, nelle forme e secondo le prescrizioni previste dall' art. 1 del regolamento CEE n. 3061/84 del 31 ottobre 1984 , e successive modificazioni ed integrazioni, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. I produttori aderenti ad un'associazione riconosciuta sono tenuti, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, a presentare la denuncia di coltivazione per il tramite dell'associazione di appartenenza. La denuncia di coltivazione deve riportare l'indicazione del codice identificativo AIMA, che sarà fornito dall'AIMA stessa à termini del precedente art. 4-bis, per consentire il collegamento fra gli schedari permanenti computerizzati previsti all' art. 16 regolamento CEE n. 2261/84 . Il produttore che intende chiedere l'aiuto deve presentare, à termini dell' art. 3, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2261/84 , pena la decadenza dal diritto all'aiuto, una sola denuncia per tutte le superfici olivetate da lui condotte e ricadenti nel territorio di una stessa provincia. È fatto obbligo alle organizzazioni di produttori riconosciute per le precedenti campagne di commercializzazione di restituire, ai produttori che non hanno rinnovato il proprio vincolo associativo a partire dalla campagna 1984-85, copia dell'intera documentazione catastale afferente ai terreni olivetati ed al relativo titolo di conduzione dei terreni stessi nonchè della scheda olivicola di cui ai precedenti commi". "Art. 8 (Domanda di aiuto). - Entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, fatta salva ogni contraria disposizione comunitaria, i produttori aventi diritto devono presentare domanda di aiuto, redatta su modulo appositamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e contenente tutte le indicazioni previste dall' art. 5 del regolamento CEE n. 3061/84 . La domanda di aiuto deve essere presentata dai produttori associati alla propria associazione riconosciuta, e, dagli altri produttori, direttamente all'AIMA - Via Palestro n. 81, Roma. A tale scopo è fatto obbligo alle associazioni riconosciute di istituire e tenere un registro di protocollo in cui devono essere registrate giornalmente le denunce di coltivazione e le relative domande di aiuto prodotte dai propri associati. A corredo della domanda di aiuto, compilata in tutte le voci, devono essere prodotti ed allegati i seguenti documenti: a) per ogni partita di olive molite, la dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio - che per brevità in appresso viene denominata 'modello F' - rilasciata da un frantoio riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1984 richiamato nelle premesse del presente decreto; b) per le olive vendute, copia della fattura di vendita debitamente quietanzata dall'acquirente e recante anche le generalità, il codice fiscale o la partita IVA e l'indirizzo completo dell'acquirente stesso; c) la documentazione prescritta dal precedente art. 3 per le olive molite presso un frantoio non riconosciuto; d) lo stato di famiglia del o dei richiedenti l'aiuto se persone fisiche, da cui deve risultare l'indicazione della residenza, del luogo e della data di nascita di ogni componente il o i nuclei familiari; e) la documentazione di rito, se trattasi di persona giuridica; f) la fotocopia del tesserino del codice fiscale". "Art. 10 (Cooperative di olivicoltori). - Le cooperative legalmente costituite, che aderiscono ad una associazione riconosciuta, devono presentare tramite quest'ultima le denunce di coltivazione e le domande di aiuto presentate dai singoli soci, compilate conformemente alle modalità ed alle prescrizioni previste dal presente regolamento. Le cooperative che praticano la lavorazione delle olive in forma collettiva, e non distintamente per singoli soci, possono presentare i fogli del registro, in deroga all'art. 4, secondo comma, del più volte citato decreto ministeriale 20 ottobre 1984, al momento della presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla data finale di lavorazione stagionale. Tuttavia dette cooperative devono giornalmente annotare: nel registro standardizzato di lavorazione, per ciascun socio, i quantitativi di olive entrati nello stabilimento di molitura; in un apposito registro interno la quantità di olive lavorate e quella di olio prodotto. Dette cooperative devono, altresì, annotare nel predetto registro standardizzato, al termine di ogni lavorazione collettiva, il quantitativo di olio attribuito a ciascun socio, corrispondente al quantitativo di olive già registrato. Le cooperative che esercitano anche il servizio di molitura per conto terzi dovranno istituire una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi". "Art. 11 (Verifica della titolarità del diritto all'aiuto). - La verifica della titolarità del diritto all'aiuto, ai fini dell'adesione ad un'associazione riconosciuta e dell'ammissione al beneficio dell'aiuto alla produzione, deve essere operata mediante l'acquisizione della certificazione catastale o di altra documentazione ufficiale equivalente, di cui copia deve essere conservata dalle associazioni e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Gli elementi identificativi e costitutivi dei terreni olivetati, quali risultano dalla certificazione o documentazione di cui al precedente comma, devono corrispondere a quelli rilevabili dalla denuncia di coltivazione. Per i produttori non associati la verifica della titolarità del diritto all'aiuto viene effettuata dall'AIMA mediante l'uso degli schedari computerizzati". "Art. 12 (Verifica delle domande di aiuto). - Prima di presentare le domande mensili di aiuto di cui all'art. 13 le associazioni riconosciute assoggettano le domande di aiuto dei rispettivi soci alla verifica della compatibilità e della corrispondenza di cui all' art. 8 del regolamento CEE n. 2261/84 . Tale verifica deve essere operata applicando i criteri previsti dall' art. 6, primo paragrafo, del regolamento CEE n. 3061/84 . Nei casi in cui, neanche in base alla documentazione integrativa prevista dall' art. 8 del regolamento CEE n. 2261/84 risulta possibile alle associazioni di accertare la compatibilità e la corrispondenza di cui al precedente comma, le relative pratiche devono essere trasmesse all'AIMA, la quale provvederà a determinare, secondo le modalità previste dalla normativa interna, la quantità di olio da ammettere all'aiuto e l'importo dell'aiuto spettante ai singoli aventi diritto, tenendo conto in particolare delle rese forfettarie in olive ed in olio fissate dalla commissione CEE per le rispettive zone di produzione. Al fine della determinazione, per ogni produttore, della quantità di olio ammissibile all'aiuto, di cui al successivo art. 16- bis, l'AIMA si avvale di tutti gli elementi contenuti negli schedari computerizzati ed in particolare dei dati di base dello schedario oleicolo e dei dati relativi ai registri standardizzati di lavorazione delle olive, tenuti dai frantoi riconosciuti. L'AIMA tiene conto, altresì, di tutti gli elementi utili trasmessi dall'Agecontrol S.p.a. derivanti dall'esercizio dell'attività complessiva di controllo espletata dalla stessa agenzia, à termini della relativa normativa comunitaria". "Art. 13 (Presentazione mensile delle domande di aiuto). - Le unioni riconosciute, o le associazioni riconosciute non aderenti ad una unione, sono tenute a presentare mensilmente all'AIMA le domande di aiuto dei rispettivi associati che hanno ultimato la molitura delle olive e nei cui confronti siano state completate le verifiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Pena la decadenza dal diritto all'aiuto, le domande devono essere presentate entro la data improrogabile del 31 ottobre di ciascuna campagna. Tuttavia, in deroga a tale termine ed in conformità del disposto dell'art. 1, punto 2), del regolamento CEE n. 98/89 , si riconosce, per la sola campagna 1987/88, la validità della domanda di aiuto presentata al più tardi entro il 20 gennaio 1989. Le domande si considerano regolarmente presentate solo se corredate di tutta la prescritta documentazione. Ai fini del pagamento dell'anticipo dell'aiuto le unioni riconosciute presenteranno all'AIMA, a fronte delle domande mensili, una nota riepilogativa - standardizzata e rispondente alle esigenze ed ai criteri di computerizzazione stabiliti dall'AIMA stessa - nella quale devono essere indicate le generalità complete di ogni associato, il numero di 'codice identificativo AIMÀ di cui all'art. 6 e le quantità di olio ritenute ammissibili all'aiuto, comprensive della quota forfettaria di olio di sansa. La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che, per le domande di aiuto dei produttori inclusi nella nota stessa, sono stati espletati i controlli e le verifiche previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. I nominativi dei produttori associati che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto oppure in uso gratuito devono essere segnalati e resi chiaramente individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota riepilogativa. Entro il 10 agosto di ogni campagna le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli, il numero complessivo delle domande di aiuto ed il corrispondente quantitativo globale di olio d'oliva". "Art. 15 (Acconto sulla trattenuta a favore delle organizzazioni dei produttori e relativa contabilità). - L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle unioni ed alle associazioni di base riconosciute l'80% delle somme ad esse spettanti à termini delle lettere a) e b) dell'art. 11 del regolamento CEE n. 2261/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati, in applicazione del suddetto regolamento, dall' art. 8 del regolamento CEE n. 3061/84 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di determinare la somma da versare alle unioni di produttori in funzione del numero dei soci, aderenti alle rispettive associazioni di base, si deve tener conto esclusivamente dei soci che abbiano presentato almeno una domanda di aiuto per il periodo della campagna in corso e delle tre precedenti. A tal fine le associazioni e le loro unioni sono tenute ad istituire e tenere nelle forme di legge un'apposita contabilità concernente l'impiego delle somme derivanti dalla trattenuta prevista dalle norme comunitarie sopra richiamate. Copia della suddetta contabilità deve essere trasmessa all'AIMA entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della campagna di commercializzazione cui si riferisce la trattenuta. Le attività finanziate, à termini della regolamentazione comunitaria, con le somme di cui ai precedenti commi costituiscono prestazioni di servizio destinate al sostegno della produzione agricola". "Art. 16 (Controllo sui frantoi riconosciuti). - In applicazione dei regolamenti CEE n. 2261/84, art. 14, paragrafo 3 e n. 2262/84, art. 1, primo trattino, l'Agecontrol S.p.a. esplica, nel corso di ciascuna campagna, i controlli sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti, nella misura di almeno il 5%. Tali controlli devono riguardare anche l'osservanza delle condizioni necessarie per garantire l'assenza di contaminazione da sostanze indesiderabili, principalmente i solventi. Al fine della corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino, i frantoi riconosciuti devono registrare sui registri standardizzati tutte le partite di olive in entrata, di olio e di sansa prodotti, indipendentemente dal fatto che il relativo aiuto alla produzione venga meno richiesto. I suddetti controlli devono essere espletati sul posto ed in particolare durante il periodo di lavorazione delle olive. Le irregolarità accertate nel corso dei controlli, fatto salvo ogni altro adempimento di competenza, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura ed all'AIMA, unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del riconoscimento dei frantoi interessati. Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato, per le violazioni previste dalla disciplina comunitaria, dal Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso al titolare del frantoio e reso pubblico mediante tempestiva affissione all'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade lo stabilimento di molitura interessato. Qualora i controlli di cui al presente articolo e le verifiche di cui al precedente art. 12 evidenziano irregolarità nell'attività e nella contabilità di magazzino tali da determinare la revoca del riconoscimento del frantoio, la determinazione delle quantità di olio da ammettere all'aiuto per i singoli produttori che hanno ivi molito le proprie olive è effettuata in conformità di quanto previsto dall' art. 15 del regolamento CEE n. 2261/84 . I controlli di cui ai precedenti commi possono essere integrati da controlli sugli stabilimenti di estrazione di olio con solvente dalla sansa e sugli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli oli estratti dalla sansa, i quali terranno la contabilità a suo tempo prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 , convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 ".
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