Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 345/1987

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, recante norme sulla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Pubblicato: 24/08/1987 In vigore dal: 20/07/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 20 luglio 1987, n. 345

Testo normativo

DECRETO n. 345/1987 # DECRETO 20 luglio 1987, n. 345 ## Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, recante norme sulla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 ; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745 ; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ; Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987 ; Rilevata la necessità di incrementare la produzione del vaccino trivalente antiaftoso per bovini e di disporre dei quantitativi necessari di vaccino antiaftoso monovalente per suini allo scopo di attuare una azione di profilassi immunizzante straordinaria negli allevamenti della suddetta specie, situati in alcune province, in relazione alla persistenza dell'infezione aftosa nel territorio nazionale; Considerata l'opportunità di modificare le tecniche di inattivazione per la produzione dei sopraindicati vaccini; Considerato che la necessità di disporre con urgenza di vaccino monovalente antiaftoso per suini per la campagna straordinaria di profilassi immunizzante non consente di attuare il controllo di capacità protettiva sul bovino; Rilevato tuttavia che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna hanno dato sempre risultati favorevoli; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 giugno 1987; Decreta: Art. 1 L' art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147 , è sostituito dal seguente: "Vaccino contro l'afta epizootica. - Sono incaricati della produzione del vaccino antiaftoso trivalente "01 A5 C1" per bovini gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, sino al numero di dosi indicato a fianco di ciascun istituto, dosi che devono essere pronte per la distribuzione alle regioni a partire dalle date sottospecificate: I.Z.S. di Brescia. . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 30 agosto 1987 I.Z.S. di Padova. . . . . . . . . 4.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Perugia . . . . . . . . 2.000.000 dosi al 15 settembre 1987 I.Z.S. di Brescia . . . . . . . . . . 6.500.000 dosi al 15 marzo 1988 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 dosi L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, è incaricato della produzione di n. 12.510.000 dosi di vaccino antiaftoso monovalente A5 per suini. Delle suddette dosi n. 4.500.000 devono essere pronte, per l'eventuale distribuzione, entro il 30 luglio 1987. Le restanti dosi devono essere messe a disposizione in ragione di n. 700.000 dosi mensili fino alla concorrenza di n. 8.010.000 dosi. Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nell'allegato capitolato tecnico, capitolo II, lettera B. Per la produzione delle sopraindicate dosi di vaccino per suini l'istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia è autorizzato a preparare il vaccino stesso utilizzando le dosi necessarie di monovalente A, ancorchè non sottoposte alla prova di protezione sul bovino, ma sottoposto ai controlli di sterilità ed efficacia sugli animali da laboratorio e di innocuità sugli animali da laboratorio e sui suini. Da ogni lotto una aliquota pari a 100 dosi sarà, da parte dell'istituto zooprofilattico suddetto, inviata all'istituto superiore di sanità". NOTE Note alle premesse: - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 745/1975 reca: "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali". - La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".

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